Incarto n. 60.2008.349
Lugano 16 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.11.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.7.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 10/11.11.2008 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che rileva che l’istanza dovrà essere accolta nei ristretti limiti della costante giurisprudenza di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 12/13.11.2008 della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
preso atto che, su richiesta 7.11.2008 di questa Camera, con scritto 10/11.11.2008 l’avv. PR 1 comunica che le spese sostenute dal suo assistito non sono state né anticipate o garantite da compagnie d’assicurazioni né tanto meno da terze persone (cfr., al proposito, anche il decreto di stralcio 12.8.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà, mediante la quale ha deciso di stralciare l’istanza di gratuito patrocinio 15.7.2008 presentata da IS 1, considerata la sentenza di assoluzione 15.8.2008 della Pretura penale, inc. Giar __________, AI 10, inc. __________);
ritenuto che le osservazioni 11/12.12.2008 della Pretura penale, essendo state presentate in maniera tardiva, non vengono considerate;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 26.11.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale "per avere, in danno dei creditori, omesso di versare al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’eccedenza mensile di CHF 900.-- per il periodo agosto – settembre 2007, pignorata sul guadagno derivante dall’esercizio della sua attività indipendente, per un importo complessivo di CHF 1'800.--, contravvenendo con ciò al pignoramento di reddito da attività indipendente disposto dal predetto Ufficio il 30 luglio 2007";
che il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 750.--, corrispondente a quindici aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 7/10.12.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto opposizione al surriferito decreto di accusa;
che con giudizio 15.7.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dall’imputazione (sentenza 15.7.2008, inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'904.75 a titolo di spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'904.75 [di cui CHF 1500.-- a titolo di onorario (6 ore a CHF 250.--/ora), CHF 233.25 di spese, CHF 131.50 di IVA e CHF 40.-- di tasse (doc. 1.b, dettaglio nota d’onorario e spese datato 4.11.2008 annesso all’istanza 4/5.11.2008)];
che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito il qui istante nella preparazione del processo, nel dibattimento e nella stesura della presente istanza;
che la tariffa oraria e l’onorario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appaiono conformi ai suddetti principi;
che le spese, pari a CHF 233.25, cui va aggiunto l’importo di CHF 40.-- indicato come tasse nella nota d’onorario (corrispondenti alle spese di trasferta), vengono riconosciute come esposte;
che viene riconosciuta l’IVA di CHF 131.50 così come postulato;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'904.75, come domandato;
che interessi di mora non sono pretesi;
che all’istante va di conseguenza rifuso l’importo complessivo di CHF 1'904.75, come postulato;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, poiché l’istanza è integralmente accolta.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 15.7.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'904.75.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria