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Ticino Camera dei ricorsi penali 26.11.2008 60.2008.346

26 novembre 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·593 parole·~3 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.346  

Lugano 26 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.11.2008 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con esposto 31.7.2008 __________ __________ ha denunciato ignoti agenti della polizia comunale di __________ per titolo di “(…) abuso di autorità + altro che il P.P. individuerà” (denuncia 31.8.2008, AI 1, inc. NLP __________) per aver “bloccato” e rimosso un furgoncino di sua proprietà.

                                         Con scritto 13.8.2008 __________ __________ ha inoltre querelato ignoti agenti della polizia comunale di __________ per titolo di “(…) danneggiamento, (…), nella rimozione” del veicolo sopraccitato (scritto 13.8.2008, AI 3, inc. NLP __________).

                                         In data 12.9.2008 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento penale, in assenza di elementi penalmente rilevanti (NLP __________).

                                         Questa decisione è stata confermata con giudizio 9.10.2008 di questa Camera (inc. CRP __________).

                                         Il 6.10.2008 __________ __________ e l’Associazione __________, __________, hanno presentato un’istanza giusta gli art. 291 ss. CPC presso la Pretura di __________ contro la qui istante.

                                         Il pretore ha citato le parti presso i suoi uffici, lunedì 1.12.2008, per procedere alla discussione (citazione 22.10.2008, inc. __________ della Pretura di __________, annessa all’istanza 3/4.11.2008 2008).

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1 chiede di poter compulsare gli atti di cui al surriferito procedimento penale, essendo stata convenuta in giudizio presso la Pretura di __________ da __________ __________, precisando tra l’altro di avere rimosso, su incarico della polizia, il veicolo di sua proprietà.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è data certamente una connessione tra il surriferito procedimento penale (inc. NLP __________) e il procedimento civile in corso (inc. __________): in effetti, la rimozione dell’autovettura di proprietà di __________ __________ è oggetto di entrambi i procedimenti.

                                         Siccome il procedimento civile è pendente presso la Pretura di __________, gli atti del procedimento penale potranno essere richiamati in quella sede.

                                   5.   L’istanza, essendo prematura, è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta siccome prematura.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                            La segretaria

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