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Ticino Camera dei ricorsi penali 26.11.2008 60.2008.333

26 novembre 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,325 parole·~22 min·2

Riassunto

Ricorso contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto che, in ambito di tassazione della nota legale, non ha riconosciuto le spese di una perizia di parte. anticipo delle spese. riparto delle spese

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.333  

Lugano 26 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 23/24.10.2008 presentato dall’

RI 1, ,

  contro  

il dispositivo n. 2 della decisione 2.10.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli inerente il pagamento di spese peritali nell’ambito del procedimento penale a carico di __________, __________, del quale è (stato) difensore di fiducia [inc. GIAR __________];

richiamate le osservazioni 3/4.11.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto – che conferma motivazioni e conclusioni della decisione impugnata –, 4/6.11.2008 del presidente del Tribunale penale cantonale Agnese Balestra-Bianchi – che si rimette al giudizio di questa Camera – e 5/7.11.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti – che postula la reiezione del gravame –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   __________ è stato arrestato il 25.5.2007 con le accuse di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, pornografia e somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (AI 7). La misura è stata confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva) [AI 8].

                                  b.   Il 26/29.5.2007 l’avv. RI 1 ha assunto, quale patrocinatore di fiducia, la difesa dell’accusato (AI 10/14).

                                   c.   Nell’ambito del procedimento penale il procuratore pubblico ha, tra l’altro, incaricato il dr. med. __________, __________, di procedere alla valutazione delle condizioni mentali e del grado di imputabilità dell’accusato al momento dei fatti e di indicare eventuali misure da adottare nei suoi confronti [decreto 12.7.2007 (AI 74)].

                                         Il rapporto peritale è stato consegnato il 12/15.10.2007 (AI 140).

                                         Con scritto 26/29.10.2007 l’accusato, per il tramite del suo legale, si è dichiarato insoddisfatto della perizia; ha parimenti domandato al magistrato inquirente, in applicazione dell’art. 148 CPP, di valutare “(…) se non sia il caso di ordinare altra perizia in considerazione delle constatazioni incomplete e contraddittorie della perizia stessa” e, inoltre, ha indicato una serie di domande complementari da porre al dr. med. __________ (AI 164).

                                         Il perito ha risposto a dette domande il 26/27.11.2007 (AI 190).

                                  d.   Il 28.11.2007 il procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti (AI 199). In questo contesto, il 17/18.12.2007, l’accusato ha chiesto una nuova perizia psichiatrica in ragione delle gravi deficienze di quella del dr. med. __________, le cui risposte ai quesiti complementari avrebbero dimostrato l’inconsistenza del rapporto peritale; ha contestualmente domandato di estromettere dagli atti dell’incarto la perizia 12/15.10.2007 ed il complemento (AI 207).

                                         L’istanza è stata respinta con decisione 19.12.2007: le contestazioni avrebbero riguardato solo il merito della perizia (AI 208).

                                         Il 17.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto il reclamo 21.12.2007 dell’accusato contro la citata decisione indicando, tra l’altro, che eventuali contraddizioni nella perizia avrebbero potuto essere risolte con un chiarimento – delucidazione giusta l’art. 148 CPP – nel corso del dibattimento (AI 210/219) [inc. GIAR __________]. Il giudizio non è stato impugnato.

                                   e.   Con decisione 21.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha accolto l’istanza 26/29.10.2007 dell’accusato ammettendolo al beneficio del gratuito patrocinio (“La retribuzione del difensore sarà stabilita dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, mentre le spese saranno anticipate dallo Stato”) [inc. GIAR __________].

                                    f.   Il 24.1.2008 è stata notificata la chiusura dell’istruzione formale (AI 222).

                                  g.   Con atto di accusa 21.2.2008 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ __________, ancora in carcere preventivo, siccome accusato di coazione sessuale ripetuta, atti sessuali con fanciulli ripetuti, tentati e consumati, atti sessuali con persone dipendenti, ripetuti, tentati e consumati, sfruttamento dello stato di bisogno ripetuto, pornografia ripetuta, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute ripetuta e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ripetuta (ACC __________).

                                  h.   Il 28.2.2008 l’accusato ha comunicato alla competente Corte che intendeva avvalersi, durante il processo, della consulenza del dr. med. __________, __________ (doc. TPC 4/6/7). Il 14/17.3.2008, nell’ambito della notifica di prove, ha chiesto, tra l’altro, una nuova perizia psichiatrica (domanda a cui ha poi rinunciato) e l’estromissione di quella del perito giudiziario, agli atti (doc. TPC 9/14).

                                         Il 9.4.2008 il difensore ha trasmesso al presidente della Corte la perizia 8.4.2008 del dr. med. __________ (doc. TPC 16).

                                    i.   Il 30.4.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli ripetuti, pornografia ripetuta, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ripetuta, confermando solo parzialmente l’atto di accusa; lo ha condannato, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, al trattamento psichiatrico ed al pagamento di un’indennità alle parti civili. La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato (inc. TPC __________).

                                         Il giudizio è stato confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale, che l’1.9.2008 ha respinto – nella misura in cui erano ricevibili – i ricorsi 13.6.2008 del procuratore pubblico e 26.6.2008 di __________ (inc. CCRP __________).

                                    j.   Il 12/13.6.2008 l’avv. RI 1 ha trasmesso al giudice dell’istruzione e dell’arresto la sua nota professionale di CHF 70’736.85 chiedendo anche il pagamento della consulenza del dr. med. __________ (pari a CHF 28'450.50), il cui parere sarebbe stato condiviso dalla Corte [inc. GIAR __________].

                                         Con decisione 2.10.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha approvato la nota professionale per CHF 29'700.70 rispettivamente ha dichiarato irricevibile la domanda di rifusione delle spese della perizia di parte siccome era stato chiesto il puro e semplice pagamento a posteriori ed a procedura conclusa delle spese e non un anticipo delle medesime [inc. GIAR __________].

                                   k.   Con ricorso 23/24.10.2008 l’avv. RI 1 personalmente impugna il dispositivo n. 2 della predetta decisione postulando che le spese peritali vengano poste a carico dello Stato.

                                         Il legale riporta anzitutto la motivazione del giudice dell’istruzione e dell’arresto; ricorda poi che la sua richiesta inerente la necessità di una nuova perizia psichiatrica era stata respinta proprio dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, contro il cui giudizio non è stato presentato ricorso stanti i limiti di esame dell’Alta Corte.

                                         Sostiene di non avere domandato l’anticipo delle spese per la perizia di parte perché il giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva negato la necessità di una controperizia: mal vedrebbe come questo giudice avrebbe potuto accogliere un’istanza di anticipazione di spese per una perizia di parte giudicata non necessaria.

                                         I fatti avrebbero dimostrato che la decisione del difensore di fare capo ad un perito di parte era corretta e lungimirante: la Corte, nel suo giudizio, si sarebbe infatti largamente diffusa sulla scemata imputabilità, riconosciuta all’imputato e negata dal perito giudiziario (le cui motivazioni non avrebbero convinto la Corte).

                                         Gli art. 29 cpv. 3 Cost., 10 Cost. cant. e 6 CEDU garantirebbero l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio. Il difensore dovrebbe poter agire con diligenza, non limitato da imperativi finanziari. Il difensore, il cui cliente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, non potrebbe chiedere acconti al proprio assistito. Nel caso concreto, a fronte del diniego del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e dell’arresto in capo alla necessità di una nuova perizia psichiatrica, non avrebbe potuto fare altro, in ossequio al mandato, che procedere per atti propri. Non potendo chiedere la spesa affrontata al cliente siccome in assistenza giudiziaria, dovrebbe forzatamente rivolgersi al giudice dell’istruzione e dell’arresto per il pagamento della spesa.

                                         Il giudice dell’istruzione e dell’arresto sarebbe competente “(…) non essendo altri competente, (…)” (ricorso 23/24.10.2008, p. 5).

                                    l.   Delle osservazioni del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e dell’arresto si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’avv. RI 1 impugna il dispositivo n. 2 della decisione 2.10.2008 che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di pagamento delle spese di perizia del dr. med. __________.

                                         1.2.

                                         Il giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente a pronunciarsi sul gratuito patrocinio e sull’anticipo delle spese giudiziarie [art. 26 della legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag)]. Nella fattispecie ha negato che le spese di cui è stata postulata la rifusione fossero spese professionali dell’avvocato giusta gli art. 2/6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili; ha ritenuto che si trattasse di spese giudiziarie, di cui non era stato chiesto l’anticipo a’ sensi dell’art. 26 cpv. 3 Lag, ma il rimborso, domanda per la quale il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è tuttavia dichiarato incompetente. Formalmente, pertanto, contro la decisione 2.10.2008 [inc. GIAR __________] può essere presentato ricorso a questa Camera giusta l’art. 35 Lag. Essa è competente a statuire, tra l’altro, in materia di rifiuto o di revoca del beneficio dell’assistenza giudiziaria, comprese le questioni – come nella fattispecie – inerenti l’anticipo di spese giudiziarie (art. 35 cpv. 1/4 Lag).

                                         1.3.

                                         Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ritiene irricevibile il gravame in difetto di legittimazione dell’avv. RI 1, che ha introdotto personalmente il ricorso contro il predetto giudizio. Il beneficiario dell’eventuale anticipo di spese giudiziarie sarebbe l’accusato e non il suo legale; le spese, in caso di condanna, sarebbero addebitate al condannato/beneficiario (art. 9 CPP) rispettivamente il beneficiario, quando è in grado di pagare, sarebbe tenuto alla rifusione allo Stato degli importi (art. 28 Lag). Ha fatto inoltre riferimento alla decisione 7.12.2005 di questa Camera in re X. ed avv. Y. che aveva ritenuto il difensore di fiducia di un accusato non legittimato a presentare a titolo personale ricorso in materia di gratuito patrocinio non avendo questi veste né di accusato indigente né di parte civile (inc. __________).

                                         Il dubbio inerente la legittimazione dell’avv. RI 1 – che peraltro non spiega compiutamente perché sarebbe legittimato a’ sensi dell’art. 35 cpv. 1 Lag (che, secondo il suo tenore letterale, permette il ricorso alla persona richiedente o beneficiaria) – è lecito. Nel caso concreto, tuttavia, la questione può rimanere irrisolta in ragione dell’esito del gravame: respinto.

                                   2.   2.1.

                                         Il 12/13.6.2008 l’avv. RI 1 ha trasmesso al giudice dell’istruzione e dell’arresto la sua nota professionale di CHF 70’736.85 chiedendo il pagamento, tra le spese, della perizia di parte (pari a CHF 28'450.50), che sarebbe stata condivisa dalla Corte (p. 170-177). Questa spesa sarebbe stata di conseguenza da considerare, a pieno titolo, nelle spese da rifondere.

                                         2.2.

                                         Con decisione 2.10.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha approvato la nota professionale per CHF 29'700.70 rispettivamente ha dichiarato irricevibile la richiesta di rifusione delle spese della perizia di parte: l’assistenza giudiziaria concessa all’accusato concernerebbe l’onorario e le spese del patrocinatore e non la tassa di giustizia, le spese giudiziarie e le spese connesse con la procedura; lo Stato si assumerebbe provvisoriamente le spese anticipate, che – in caso di condanna – potrebbero essere accollate al condannato e diventerebbero incassabili. Nella fattispecie non si porrebbe la questione della pertinenza e della rilevanza della spesa siccome sarebbe stato chiesto il puro e semplice pagamento della spesa a posteriori ed a procedura conclusa e non un anticipo della stessa [inc. GIAR __________].

                                         2.3.

                                         Come già ricordato, il 21.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha accolto l’istanza 26/29.10.2007 dell’accusato ammettendolo al beneficio del gratuito patrocinio indicando che “la retribuzione del difensore sarà stabilita dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, mentre le spese saranno anticipate dallo Stato” [inc. GIAR __________].

                                         2.4.

                                         La vertenza in esame concerne anzitutto il quesito a sapere se il costo della perizia di parte possa essere sussunto alle spese professionali dell’avvocato – che il giudice dell’istruzione e dell’arresto tassa a’ sensi dell’art. 7 Lag – o, piuttosto, alle spese giudiziarie, che possono essere anticipate dallo Stato su decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto e sulle quali si pronuncia il giudice di merito giusta l’art. 9 CPP.

                                         Si deve quindi distinguere tra due tipi di spesa: spesa professionale (considerando 2.4.1.) e spesa giudiziaria (considerando 2.4.2.).

                                         2.4.1. spese professionali dell’avvocato

                                         “Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda” (art. 26 cpv. 1 Lag). “La retribuzione del patrocinatore è stabilita dall’Autorità di concessione” (art. 26 cpv. 2 Lag). “Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato” (art. 26 cpv. 3 Lag).

                                         Onorario e spese sono regolamentati dall’art. 6 Lag. Per quanto riguarda le spese, “il patrocinatore ha diritto alla rifusione delle spese effettive calcolate secondo le norme della tariffa, escluse quelle inutili o non connesse con la procedura principale o di regola quelle dovute al fatto che egli risiede fuori dal distretto” (art. 6 cpv. 3 Lag). Le spese sono inoltre disciplinate dall’art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: “Al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario pari al 4% dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, quali quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto” (cpv. 1). “Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio” (cpv. 2). “L’autorità presso la quale è pendente la causa mette a disposizione dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria le fotocopie dei documenti dell’incarto in modo gratuito” (cpv. 3) (cfr. anche art. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) [norma parzialmente ripresa dall’art. 3 dell’ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA)].

                                         2.4.2. spese giudiziarie

                                         2.4.2.1.

                                         L’art. 26 Lag non specifica quale prestazione rientra nel concetto di gratuito patrocinio. Si limita poi a menzionare che “le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato” (cpv. 3), senza alcun esplicito accenno, per esempio, alle spese di prova [diversamente dall’art. 31 lit. b Lag inerente l’ammissione al beneficio del gratuito patrocino della parte civile].

                                         2.4.2.2.

                                         Il messaggio n. 5123 del 22.5.2001 inerente la legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, così come il relativo rapporto del 17.4.2002, indica – al commento all’art. 26 Lag – che “i cpv. 2 e 3 corrispondono all’art. 52 cpv. 3 e 4 CPP, (…)”. L’art. 52 cpv. 4 vCPP prevedeva che “le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato”, testo ripreso immutato dall’art. 26 cpv. 3 Lag.

                                         Ora, le spese giudiziarie giusta l’art. 52 cpv. 4 vCPP sono quelle indicate dall’art. 12 CPP (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 15 ad art. 52 vCPP). Esse consistono: a) in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali; b) nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.

                                         Dal messaggio aggiuntivo n. 3163A del 20.3.1991 inerente la revisione totale del CPP del 10.7.1941 (p. 71) si evince che la necessità del cpv. 4 “(…) si riferisce specialmente a tassa e spese di giustizia incidentali (reclamo al GIAR, ricorso alla CRP), mentre è da verificare se ciò possa valere ad esempio per la rimunerazione del perito di parte: il condannato deve comunque di principio rimanere responsabile del pagamento di spese di giudizio che accerta la sua soccombenza, altro discorso essendo quello della garanzia al diritto della difesa (conformemente all’art. 6 cifra 3 lett. c CEDU) e quello dell’istituzione del condono (…)”.

                                         Inoltre, dal rapporto n. 3163R e 3163Abis dell’8.11.1994 della Commissione speciale per l’esame del CPP sul messaggio aggiuntivo 11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9.7.1992 concernenti la revisione totale del CPP del 10.7.1941 (p. 14) emerge, per quanto riguarda la composizione delle spese giudiziarie, che – secondo il rapporto richiesto dalla Commissione al giudice Franco Verda – “attualmente vengono caricate al condannato tutte quelle spese e fatture che dipendono dall’inchiesta preliminare di polizia o dall’istruttoria (…), e segnatamente: spese derivanti dal deposito di veicoli e natanti sequestrati quali mezzi di prova, spese di degenze ospedaliere, cure mediche o di farmacia (…) e spese peritali. Le spese per le trasferte degli agenti infiltrati sono state addossate al o ai condannati se ritenute giustificate dalle circostanze, ai fini dell’inchiesta che era in corso, a dipendenza dell’agire delittuoso del o dei condannati. L’indennità per l’intervento di interpreti, caricata al condannato fino al 1993, dal 1994 non costituisce più spesa giudiziaria, giusta l’art. 6 cifra 3 lett. e) CEDU. Non vengono addossate al condannato: le indennità dei funzionari di Polizia (gendarmi e agenti di pubblica sicurezza) ordinarie e straordinarie, le spese per uso dei veicoli di servizio, le spese dipendenti da misure di sicurezza adottate in occasione di alcuni processi, ecc.”.

                                         M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA (op. cit., n. 15 ad art. 52 vCPP), da parte loro, ritengono – in relazione al fatto che il messaggio aggiuntivo n. 3163A del 20.3.1991 inerente la revisione totale del CPP del 10.7.1941 (p. 71) ha lasciato aperta la questione a sapere se le spese per l’intervento di un perito di parte siano spese giudiziarie – che se la perizia di parte appare pertinente e rilevante per una corretta tutela dei diritti dell’accusato, l’anticipo delle spese deve essere concesso: reputano quindi che le spese di una perizia di parte sono da annoverare tra quelle giudiziarie a’ sensi dei combinati art. 12 CPP e 52 cpv. 4 vCPP.

                                         Ora, non c’è motivo per non ritenere applicabili all’art. 26 cpv. 3 Lag – che, come detto, riprende senza modifiche di sorta l’art. 52 cpv. 4 vCPP – questi principi, ovvero di includere tra le spese giudiziarie giusta l’art. 26 cpv. 3 Lag anche le spese di prove di parte.

                                         2.4.3.

                                         La nota professionale 12.6.2008 del qui ricorrente introduce tra le spese anche la fattura 9.5.2008 del dr. med. __________.

                                         Queste spese non possono nondimeno essere considerate spese a’ sensi dell’art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, segnatamente note e fatture pagate a terzi.

                                         L’avvocato ha infatti diritto soltanto al rimborso delle spese usuali ed ordinarie sorte nel contesto del patrocinio, ciò che evidentemente deve valere anche con riferimento al pagamento di note e fatture a terzi, si pensi – per esempio – al pagamento di fotocopie o di estratti dai pubblici registri necessari per il patrocinio.

                                         Nella fattispecie l’importo di CHF 28'450.50 – di cui il ricorrente postula la rifusione – concerne il rapporto peritale del dr. med. __________, ovvero il costo di una prova di parte fatta esperire nelle circostanze descritte sub in fatto. Non può quindi essere ritenuta una spesa usuale ed ordinaria, in quanto trattasi piuttosto di spesa giudiziaria.

                                         A ragione, quindi, gli oneri dipendenti dalla perizia del dr. med. __________ non sono stati considerati spese giusta l’art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili e – pertanto – non sono stati oggetto della procedura di tassazione della nota. Essi sono stati correttamente reputati spese giudiziarie.

                                         2.4.4. anticipo o rifusione di spese giudiziarie

                                         2.4.4.1.

                                         Il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla domanda siccome la pretesa riguardava il “(…) puro e semplice pagamento a posteriori e a procedura conclusa, (…)” (decisione 2.10.2008, p. 2, inc. GIAR __________) e non un anticipo delle spese giudiziarie in applicazione della Lag.

                                         Il ricorrente spiega di non avere precedentemente postulato un anticipo delle spese della perizia di parte perché il giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva respinto la sua domanda intesa all’erezione di un’altra perizia, con contestuale estromissione di quella agli atti.

                                         2.4.4.2.

                                         L’anticipo delle spese giudiziarie va distinto dal giudizio sulle stesse.

                                         Il primo è di competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto, il secondo è di competenza del giudice di merito.

                                         “Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato” (art. 26 cpv. 3 Lag). Lo Stato si limita di conseguenza a procedere ad un anticipo, con riserva di recupero.

                                         L’accusato – a differenza della parte civile che ha la possibilità, qualora siano dati i presupposti, di essere dispensata dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese (art. 31 lit. a Lag) – può richiedere soltanto l’anticipo delle spese (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 inerente la legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, ad art. 26 Lag).

                                         L’anticipo si concretizza – segnatamente – con la provvisoria rinuncia dello Stato ad incassare le tasse di giustizia inerenti decisioni incidentali, incassabili dopo il giudizio di merito con tutte le altre spese (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 16 ad art. 52 vCPP), o con il finanziamento di un mezzo di prova [questa Camera, nella decisione 25.2.2008 in re Z. (inc. __________), ha ricordato i criteri per concedere l’anticipo di spese per una perizia privata nell’ambito dell’assistenza giudiziaria: essa “(…) si giustifica a due condizioni: dev’essere sussidiaria rispetto alla perizia giudiziaria (se si contrappone o se colma lacune o carenze di una perizia giudiziaria ammessa giusta l’art. 142 CPP, o se si sostituisce ad una perizia negata); dev’essere pertinente e rilevante per un corretto giudizio” (p. 9) (cfr. anche decisione 11.8.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re M., inc. GIAR 2001.11102, citata nel giudizio impugnato). Questa giurisprudenza deve nondimeno essere precisata nel senso che detti presupposti devono essere esaminati – come a ragione sottolineato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nelle sue osservazioni – al momento in cui è chiesto l’anticipo della prova. Si tratta di conseguenza di una valutazione a priori, fondata su criteri di semplice apparenza. L’esito concreto della prova – ossia la sua importanza effettiva per il giudizio di merito – è del tutto irrilevante].

                                         2.4.4.3.

                                         L’attribuzione definitiva delle spese processuali avviene con il giudizio di merito in ossequio all’art. 9 CPP (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 16 ad art. 52 vCPP), disposizione che disciplina il riparto delle spese processuali e che prevede che esse – e pertanto anche le spese di una perizia di parte – siano di regola messe a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP), rispettivamente se del caso dello Stato, del denunciante, del querelante o della parte civile (art. 9 cpv. 3/4/5 CPP).

                                         L’anticipo della spesa giudiziaria non è tuttavia indispensabile per il successivo giudizio in applicazione dell’art. 9 CPP.

                                         L’accusato, nel corso del procedimento, ha la facoltà di chiedere un anticipo giusta l’art. 26 cpv. 3 Lag – ciò che, come indicato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, permette una verifica in capo alla necessità della prova –; l’accusato è nondimeno libero di rinunciare a chiedere un anticipo, di fare comunque esperire la prova e di domandare allo Stato, al momento del dibattimento, di assumere le relative spese richieste, sulle quali si pronuncia il giudice di merito (art. 9 CPP).

                                         2.4.4.4.

                                          Il giudice di merito è peraltro la persona che ha valutato se le prove hanno avuto rilevanza per il giudizio finale e quindi anche la persona che può pronunciarsi con cognizione di causa sulla suddivisione delle relative spese. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto rileva a ragione che le decisioni di merito non sono necessariamente motivate (art. 260 cpv. 4/5, 208, 316g CPP): sarebbe di conseguenza (molto) difficoltoso per quest’ultimo, in assenza di qualsiasi spiegazione, pronunciarsi sulla concreta portata della prova per il giudizio di merito. Difficoltà con cui si confronta questa Camera quando deve decidere le istanze di indennità per ingiusto procedimento giusta l’art. 317 CPP che postulano anche la rifusione di spese di prove di parte; sarebbe pertanto auspicabile che l’accusato chieda già nel corso del dibattimento l’assunzione di questi oneri da parte dello Stato, la cui rilevanza/pertinenza sono conosciute dal giudice di merito.

                                         2.4.4.5.

                                         Nel presente caso siamo confrontati con la richiesta di assunzione di una spesa giudiziaria dopo la fine del procedimento. Al giudice dell’istruzione e dell’arresto si sarebbe potuto chiedere unicamente di anticipare l’importo. Al giudice di merito si sarebbe potuto chiedere l’assunzione da parte dello Stato della spesa (in parte o in toto).

                                         Il ricorrente non sostiene di avere chiesto, al momento del dibattimento, l’assunzione da parte dello Stato delle spese della perizia di parte. Il giudizio di merito è silente. Il ricorrente afferma in questa sede che il giudice dell’istruzione e dell’arresto sarebbe comunque competente “(…) non essendo altri competente, (…)” (ricorso 23/24.10.2008, p. 5), asserzione che – alla luce dell’art. 9 CPP – non è corretta: competente per pronunciarsi sulle spese giudiziarie, e pertanto anche su quelle inerenti le prove di parte, era solo il giudice di merito.

                                         A ragione il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è quindi dichiarato incompetente a decidere sulla fattura 8.5.2008 del dr. med. __________ trattandosi di spesa giusta l’art. 9 CPP e non di spesa professionale giusta l’art. 6 Lag (oggetto di tassazione).

                                   3.   Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, 1 ss. e 39 lit. f LTF ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RI 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2008.333 — Ticino Camera dei ricorsi penali 26.11.2008 60.2008.333 — Swissrulings