Incarto n. 60.2008.312
Lugano 14 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.9/9.10.2008 presentata da
IS 1 patr. da: avv. PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a suo carico;
premesso che la richiesta di accesso agli atti è stata inviata direttamente alla Pretura penale, che l’ha inviata a questa Camera in data 7/9.10.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela sporta dall’__________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (__________), che ha portato all’emanazione di un decreto d’accusa del 23.2.2004 (DA __________). A seguito di tempestiva opposizione l’incarto è stato inviato alla Pretura penale, che con giudizio del 24.2.2005 (inc. __________) ha condannato IS 1 in contumacia per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Una successiva richiesta di spurgo è stata dichiarata irricevibile dalla Pretura penale con decisione del 21.6.2006, per violazione del termine previsto dall’art. 277 cpv. 3 CPP. Una successiva richiesta di revisione, presentata in data 21.9.2006 (contro la sentenza del 24.2.2005), è stata dichiarata inammissibile con giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale del 3.10.2006 (inc. CCRP __________).
2. Con la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di potere avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta appare giustificata, e non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo a favore della parte.
6. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale, ritenuto che l’incarto è di un certo volume. L’istante o il suo patrocinatore potranno estrarre copie degli atti.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria