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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.04.2009 60.2008.289

23 aprile 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,983 parole·~20 min·5

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.289  

Lugano 23 aprile 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.9.2008 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 15.5.2008 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 19/22.9.2008 del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio di questa Camera – e 29.9/1.10.2008 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa di torto morale per quanto eccedente CHF 200.-- e la pretesa per danno materiale –;

preso atto che, su richiesta 22.9.2008 di questa Camera, il 2/6.10.2008 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 4.3.2004 IS 1 è stato arrestato per titolo di truffa mancata, sub. tentata e ripetuta falsità in documenti “(…) per avere, in correità, sub. complicità, con __________ (arrestata il medesimo giorno con le stesse accuse), consegnato a funzionari del __________, __________, quindici certificati al portatore falsi – di nominali € 200'000.-- cadauno – emessi dalla società __________, __________, al fine di ingannarli, per indurre in tal modo la banca ad accreditare il controvalore sul conto “__________”, aperto da __________ presso tale istituto”, fatti occorsi a __________ nel periodo gennaio 2004 – 4.3.2004 (AI 2);

                                         che il giorno seguente il provvedimento non è stato confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli in difetto di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico (AI 9);

                                         che l’istruttoria è stata esperita con, tra l’altro, l’invio in __________ ed in __________ di numerose richieste di assistenza giudiziaria internazionale tese a chiarire l’autenticità dei certificati al portatore;

                                         che con decreto 15.5.2008 il procuratore pubblico ha posto __________ – scarcerata il 24.3.2004 (AI 18/19) – in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di tentata truffa, di ripetuta falsità in documenti e di importazione, acquisto e deposito di monete false (DA __________), imputazioni da cui è stata prosciolta con decisione 10.3.2009 del giudice Damiano Stefani (inc. __________), cresciuta in giudicato;

                                         che il 15.5.2008 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento promosso nei confronti di IS 1 “(…) non essendo dimostrato che egli abbia agito scientemente, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e, in particolare, che egli sapesse che la __________ avrebbe depositato in banca dei titoli falsi al fine di monetizzarli” (p. 2, ABB __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 14'890.05, oltre interessi, di cui CHF 8'470.05 per spese legali, CHF 3'220.-per danno materiale e CHF 3’200.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, che ha assunto il mandato il 28.7.2005, di CHF 8'470.05, oltre interessi [di cui CHF 5’875.-- di onorario (23 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 2'595.05 di spese (doc. B/C)], importo pari alla metà del totale della nota professionale del legale per le prestazioni effettuate fino all’emanazione del decreto di abbandono, posto come l’avvocato avesse assistito sia lui stesso sia __________;

                                         che IS 1 rileva che il procuratore pubblico ha emesso il decreto di abbandono soltanto contestualmente al decreto di accusa nei confronti di __________, sebbene già da tempo avesse domandato di emanare la decisione a suo favore;

                                         che, quindi, avrebbe dovuto tutelarsi durante tutto il procedimento penale partecipando anche agli atti istruttori rispettivamente alle diverse iniziative della difesa che emergerebbero dagli atti;

                                         che, come detto, l’arresto dell’istante non è stato confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto in difetto di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, “ritenuta la concordanza di __________ e di __________ nel sostenere il ruolo di accompagnatore di __________: autista senza compenso. Del resto il teste __________ attesta che __________ “si è sempre tenuto in disparte e non ha mai partecipato alle discussioni in alcun modo”.” (p. 5, AI 9);

                                         che dagli atti all’incarto si evince in maniera inequivocabile che l’inchiesta – sebbene formalmente aperta anche nei confronti di IS 1 – è, di fatto, proseguita soltanto a carico di __________: gli atti istruttori erano infatti mirati all’accertamento dell’autenticità dei certificati al portatore, da ricondurre – secondo quanto era emerso da subito – all’accusata;

                                         che, difatti, le domande di assistenza giudiziaria sono state inviate “(…) nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di: __________, (…)” (AI 25, cfr. anche AI 24/30/42/65/84), a comprova che l’inchiesta concerneva sostanzialmente la di lei posizione;

                                         che, nel contesto dell’audizione 15.3.2007 di __________ davanti al Ministero pubblico (AI 97), non è stato fatto alcun riferimento a IS 1 (che peraltro dopo i suoi interrogatori del 4/5.3.2004 non è più stato sentito): circostanza che dimostra ulteriormente come la sua persona fosse del tutto marginale (cfr. anche il verbale di interrogatorio 24.3.2004 di __________ davanti al Ministero pubblico, AI 18, dove – già allora – si era fatto unicamente un breve accenno al qui istante);

                                         che, circa la sua posizione, il procedimento penale non ha pertanto esatto alcun particolare approfondimento / intervento del suo patrocinatore e non ha richiesto particolari colloqui / scambi di corrispondenza avvocato / magistrato inquirente / istante (come del resto si evince, pure, dal tenore degli scritti della difesa al Ministero pubblico: cfr., per esempio, AI 38/39/53/60/62);

                                         che il fatto che il suo legale, nelle sue lettere al Ministero pubblico, abbia indicato “incarto no. __________ procedimento penale in re __________ e IS 1” (AI 48) non può mutare, evidentemente, le predette considerazioni;

                                         che, in queste circostanze, la richiesta di ottenere il risarcimento della metà della nota professionale del suo difensore fino all’emanazione del decreto di abbandono non è giustificata dalle concrete necessità di patrocinio e non può essere accolta;

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che, in merito alla difesa di IS 1, si riconosce pertanto un onorario pari a 8 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa ammessa come postulata) per complessivi CHF 2'104.15, di cui 90 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti gli scritti al Ministero pubblico (concernenti i solleciti per una decisione), 40 minuti inerenti gli scritti all’istante, 15 minuti inerenti i colloqui telefonici e 300 minuti inerenti l’esame degli atti (compresa la trasferta __________) [non si riconosce onorario per il reclamo 31.8/3.9.2007 al giudice dell’istruzione e dell’arresto contro l’inazione del procuratore pubblico, siccome impugnativa pretestuosa e parzialmente temeraria (AI 109)];

                                         che le spese sono ammesse in CHF 240.50, di cui CHF 25.-- per apertura incarto (come richiesto), CHF 118.-- per trasferta __________ per l’esame degli atti (118 km – secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche” emanato dalla Sezione delle risorse umane – a CHF 1.--/km), CHF 2.50 per procura, CHF 60.-per dieci scritti (CHF 5.--/pagina e CHF 1.--/spese postali), CHF 5.-- per telefonate, CHF 30.-- per fotocopie (non essendo necessario, nelle concrete circostanze, fotocopiare atti dell’incarto penale) [non si riconoscono CHF 1'650.-- per “servizi incassi SEPEM, Taverne x TG e spese GIAR”, riferiti a tassa di giustizia e spese di cui alla sentenza 31.10.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto concernente il reclamo 31.8/3.9.2007 di IS 1 e di __________ contro l’inazione del procuratore pubblico, siccome il reclamo è stato respinto “(…) con carico di congrua tassa di giustizia (vista la parziale temerarietà e la pretestuosità dello stesso) (…)” (p. 9, AI 109) (tassa di giustizia e spese che peraltro sono state poste in solido anche a carico dell’accusata __________)];

                                         che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'344.65;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 15.9.2008 della presente istanza, come postulato;

                                         che questa conclusione non implica, evidentemente, che la differenza tra l’importo riconosciuto e quello richiesto possa essere necessariamente domandata da __________, prosciolta dalle accuse con giudizio 10.3.2009 del giudice Damiano Stefani (inc. __________), nell’ambito di un’eventuale istanza di indennità: la pretesa dovrà essere infatti valutata in quel contesto;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che IS 1 chiede la somma di € 2'000.-- – ovvero una mensilità – pari a CHF 3'220.--, oltre interessi, per la perdita di guadagno che avrebbe sofferto a causa del procedimento penale;

                                         che l’istante, di formazione geometra e titolare di una ditta individuale attiva nel campo dell’edilizia, rileva che avrebbe perso dodici intere giornate lavorative in ragione del giorno di detenzione e degli undici colloqui personali con il legale, comportanti la trasferta da __________ a __________, ed ulteriori undici giornate lavorative per seguire l’evoluzione del procedimento penale a suo carico;

                                         che, nel corso dell’audizione 4.3.2004, IS 1 ha sostenuto che il suo reddito mensile era di circa € 2'000.--, variabili (verbale di interrogatorio 4.3.2004, p. 1, allegato al rapporto di arresto 4.3.2004, AI 7), divenuti € 1'700.-- al momento dell’interrogatorio davanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto (p. 4, AI 9);

                                         che questa dichiarazione non è, evidentemente, sufficiente per dimostrare che, effettivamente, il suo reddito ammonti a tale importo;

                                         che avrebbe dovuto/potuto comprovare, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”], l’entità della pretesa perdita di guadagno, presentando, per esempio, il bilancio della ditta individuale e/o la sua dichiarazione fiscale;

                                         che, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui avesse documentato il reddito mensile, la domanda non avrebbe potuto essere accolta: si può infatti ritenere che la sua attività professionale – titolare di una ditta individuale attiva nell’edilizia – gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e pertanto una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;

                                         che il fatto che, nel periodo gennaio 2004 – 4.3.2004, l’istante abbia ripetutamente accompagnato, senza compenso, per semplice amicizia (verbale di interrogatorio 4.3.2004, p. 2/4, allegato al rapporto di arresto 4.3.2004, AI 7), __________ al __________, __________, attesta del resto che poteva organizzare la sua attività lavorativa in maniera certamente (molto) flessibile;

                                         che, comunque, come esposto in precedenza, il procedimento penale a suo carico non esigeva nessun particolare intervento del suo legale e, a maggior ragione, suo, per cui il tempo da dedicare alla pratica penale può essere considerato molto esiguo;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante domanda CHF 3'200.--, oltre interessi, quale torto morale, di cui CHF 200.-- per il giorno di detenzione ingiustamente sofferto e CHF 3'000.-- per l’ulteriore pregiudizio patito;

                                         che è stato arrestato il 4.3.2004 (AI 7) ed è stato scarcerato il giorno seguente in ragione della non conferma della misura (AI 9);

                                         che va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 200.--, come postulato, oltre interessi dal 15.9.2008;

                                         che occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto dal qui istante;

                                         che IS 1 evidenzia che è stato arrestato presso la sede del __________ davanti ai funzionari di banca ed a diverso personale, che non ha potuto fare rientro al domicilio dove lo attendeva la famiglia, che non ha precedenti penali, che ha vissuto quattro anni nell’incertezza circa l’esito del procedimento, che ogni tentativo di essere scagionato preventivamente è stato vano, che ha dovuto difendersi, ciò che gli ha provocato apprensione ogni volta che si trovava confrontato con atti concernenti l’inchiesta penale, che il suo nominativo è apparso in numerose rogatorie internazionali, che malgrado il decreto di abbandono il suo nome rischia di rimanere segnalato in diverse sedi giudiziarie/amministrative in __________ nuocendo alla sua reputazione;

                                         che il fatto di essere stato arrestato in luogo accessibile al pubblico [in realtà è stato fermato in un salottino dell’istituto di credito, e quindi davanti a poche persone (verbale di interrogatorio 4.3.2004 di IS 1, p. 4, allegato al rapporto di arresto 4.3.2004, AI 7)] rispettivamente il fatto di non avere potuto fare rientro al domicilio [dove sembrerebbe non lo attendeva nessuno: la moglie, dalla quale stava separandosi, vivrebbe a __________; dal formulario “dichiarazioni dell’arrestato all’attenzione del procuratore pubblico” emerge peraltro che non ha voluto che fossero avvertiti i familiari (AI 7; cfr., anche, verbale di notifica di arresto e di decisione 5.3.2004, AI 9, p. 1: “per quanto concerne l’avviso alla famiglia: nessuno deve essere avvertito”)] fanno parte di quegli inconvenienti di cui tiene conto l’importo base di CHF 200.--;

                                         che è certo spiacevole restare nell’incertezza circa l’esito di un procedimento penale promosso a proprio carico: i motivi che hanno giustificato la non conferma dell’arresto – assenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, “ritenuta la concordanza di __________ e di __________ nel sostenere il ruolo di accompagnatore di __________: autista senza compenso. Del resto il teste __________ attesta che __________ “si è sempre tenuto in disparte e non ha mai partecipato alle discussioni in alcun modo”.” (AI 9) – dovevano tuttavia rassicurarlo in capo alla conclusione favorevole del procedimento, che non l’ha più interessato dopo la scarcerazione;

                                         che non ha del resto presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

                                         che le domande di assistenza giudiziaria internazionale facevano riferimento al “(…) procedimento penale aperto a carico di: __________, (…)” (AI 25; cfr. anche AI 24/30/42/65/84): il nome di IS 1 – benché menzionato nei fatti – non è mai stato posto particolarmente in evidenza e non ci sono elementi, che difatti l’istante non espone, che indichino che il suo nominativo “(…) arrischia fortemente di rimanere segnalato in diverse sedi giudiziarie rispettivamente amministrative in __________ nuocendo alla sua reputazione” (istanza 15/16.9.2008, p. 7);

                                         che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità a tal punto grave da giustificare un aumento della somma di CHF 200.--, come domandato dal qui istante;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono (ABB __________) e dalla presente decisione;

                                         che a IS 1 viene pertanto rifuso l’importo di CHF 200.--, oltre interessi dal 15.9.2008, come postulato;

                                         che quali ripetibili, che protesta, chiede la somma di CHF 750.-- (tre ore a CHF 250.--/ora) [cfr. tuttavia il doc. C, che indica, con riferimento alle prestazioni del 15.9.2008, la somma di CHF 992.85, di cui CHF 833.35 di onorario (200 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 159.50 di spese];

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;

                                         che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;

                                         che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'044.65, di cui CHF 2'344.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 200.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 680.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 15.5.2008 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'044.65, oltre interessi del 5% su CHF 2'544.65 dal 15.9.2008.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 680.-- (seicentottanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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