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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.10.2008 60.2008.288

14 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·609 parole·~3 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. coniuge dell'accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.288  

Lugano 14 ottobre 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.8/16.9.2008 presentata da

IS 1 , patr. da: PR 1    

tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia relativo alla moglie;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasferita per competenza a questa Camera, con scritto 15/16.9.2008, mediante il quale ha pure valutato l’attività della moglie inconferente rispetto all’affidamento della figlia;

richiamate le osservazioni 25/26.9.2008 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;

ritenuto che a domanda di questa Camera il legale istante ha trasmesso due documenti relativi alle richieste formulate dal legale __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 25.8.2008 (DA __________).

                                   2.   Con la presente procedura, la patrocinatrice dell’istante chiede copia di un rapporto di polizia per utilizzarlo nel contesto di una procedura per ottenere l’affidamento provvisorio della figlia dalle autorità __________. Il procuratore pubblico evidenzia come l’attività della moglie sia di principio lecita, e di conseguenza inconferente in una procedura di affidamento. Tramite il proprio patrocinatore, PI 2 si oppone all’accoglimento della richiesta, evidenziando come siano pendenti presso la Pretura di __________ due cause civili, una in annullamento del matrimonio (__________), l’altra in disconoscimento della figlia (__________). Per PI 2 questa procedura e quella in __________ sarebbero tentativi di pressione in relazione alla procedura inerente al contributo alimentare pendente presso la Pretura di __________.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, l’esistenza delle azioni civili presso la Pretura di __________ (di disconoscimento, OA __________, e di annullamento del matrimonio, OA __________), verificata da questa Camera, rende incomprensibile l’eventuale richiesta alle autorità __________, e priva di legittimo interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP la presente richiesta.

                                   5.   L’istanza è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a PI 2, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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