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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.10.2008 60.2008.285

14 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·560 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.285  

Lugano 14 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8.9.2008 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che il medesimo giorno l’ha trasmessa per competenza a questa Camera preavvisandola favorevolmente;

ritenuto che PI 2 e PI 3, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dei responsabili della __________ (inc. MP __________), attualmente ancora in fase istruttoria.

                                   2.   Con la presente istanza, la IS 1 chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale onde procedere alla revisione della società __________ in base agli art. 162 e 163 OAVS per il periodo dall’1.1.2007 allo scioglimento della stessa. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre le persone coinvolte nel procedimento penale, interpellate, non hanno presentato osservazioni.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso – con riferimento agli art. 162 OAVS (secondo cui i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell’art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano ad un’altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda) e 163 OAVS (secondo cui l’Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione) e ritenuta la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 27 CPP.

                                   5.   L’istanza è di conseguenza accolta, con facoltà di accesso agli atti presso il Ministero pubblico, a Lugano, non appena cresciuta in giudicato questa decisione.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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