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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.03.2008 60.2008.25

6 marzo 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·443 parole·~2 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti, banca

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.25  

Lugano 6 marzo 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/21.1.2008 presentata dalla

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________);  

richiamate le osservazioni 22.1.2008 del procuratore pubblico Maria Galliani con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

ritenuto che PI 2, interpellato tramite il proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un esposto del 15.1.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per l’ipotesi di reato di truffa in relazione a degli investimenti in __________. Nell’esposto penale si fa riferimento a contatti di uno degli investitori con la direzione della banca qui istante.

                                   2.   Con la presente istanza, la banca IS 1 chiede l’accesso agli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico interpellato ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza, mentre che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è certamente data una connessione tra la banca istante e l’incarto al quale la stessa, tramite il proprio patrocinatore, chiede l’accesso (inc. MP __________): per altro verso non sono state sollevate opposizioni alla concessione di tale facoltà.

                                         È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   5.   L’istanza è dunque accolta.

                                         Il patrocinatore della banca istante potrà accedere agli atti dell’inc. MP __________ presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della banca istante.

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.        

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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