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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.07.2008 60.2008.194

29 luglio 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·408 parole·~2 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. ufficio per questioni di polizia e di diritto civile quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.194  

Lugano 29 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/18.6.2008 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere informazioni su eventuali procedimenti penali a carico del marito di una richiedente la naturalizzazione;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Presso l’Ufficio istante è pendente una richiesta di naturalizzazione, per sé e per la propria figlia, di __________, nata __________.

                                   2.   Con la presente richiesta, l’Ufficio istante chiede informazioni riguardo a procedimenti penali (passati e presenti) a carico di __________.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è pacifico, sulla base dei dati agli atti, che la richiesta riguardi non la persona naturalizzanda, ma il coniuge. Di modo che, rispetto al medesimo, non è dato un interesse giuridico legittimo.

                                   5.   In considerazione del carattere pubblico dell’autorità istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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