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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.02.2008 60.2008.18

22 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·364 parole·~2 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.18  

Lugano 22 febbraio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.1.2008 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere un rapporto autoptico contenuto in un incarto penale;

richiamate le osservazioni 17/18.1.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito dell’improvviso decesso di una persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) ordinando l’autopsia (AI 1).

                                   2.   L’istante, medico curante dei genitori della persona deceduta, chiede una copia del referto autoptico, per orientare i genitori sulla causa del decesso del figlio. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, considerate le tragiche circostanze, è certamente dato un interesse giuridico legittimo per il medico istante.

                                   5.   L’istanza è di principio accolta. Copia della relazione 18.12.2007 può essere trasmessa al medico istante da questa Camera, che ovviamente è tenuto al segreto professionale e potrà orientare i genitori del defunto sulle cause del decesso.

                                   6.   Date le particolari circostanze del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria