Incarto n. 60.2008.179
Lugano 20 ottobre 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.6.2008 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia della sentenza prolata il 5.4.2008 dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) [inc. __________];
richiamati gli scritti 4.6.2008 dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani – che non si oppone alla domanda rilevando nondimeno che la sentenza riguarda anche altri fatti e che quindi, a tutela del condannato, sarebbe ipotizzabile inserire degli omissis in relazione alla fattispecie che non interessa la qui istante – e 4/6.6.2008 del presidente della Pretura penale – che, evidenziando come la sentenza sarebbe stata pubblicata, anonimizzata, sul sito www.sentenze.ti.ch, si rimette al giudizio di questa Camera –;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con sentenza 5.4.2008, cresciuta in giudicato, il presidente della Pretura penale ha riconosciuto PI 2 autore colpevole di, tra l’altro, falsità in documenti per avere formato, nel corso del 1995, agendo quale direttore del __________, per il tramite dell’ignaro autore mediato dipendente di IS 1, un falso attestato di tiratura;
che è stato condannato alla pena pecuniaria di CHF 28’800.-- – sessanta aliquote giornaliere di CHF 480.--/giorno – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di CHF 3'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese [inc. __________];
che con istanza 2/3.6.2008 IS 1 chiede – considerato che, non essendo stata parte al giudizio, non ha ricevuto la decisione – di ottenere copia della sentenza: essa ritiene che “(…) la nostra società, attiva da decenni nel settore della certificazione della tiratura di stampa e periodici e che gode di un’eccellente reputazione, abbia il legittimo interesse a conoscere nel dettaglio la sentenza e in particolare la motivazione della stessa. Il signor PI 2 ha falsificato le cifre di tiratura del quotidiano “__________”, danneggiando quindi anche la credibilità della nostra istituzione. Dato che il verdetto di questa controversia ci tocca direttamente e in vista di una futura rielaborazione del nostro regolamento volta ad evitare altri casi simili, vorremmo poter conoscere meglio la sentenza”;
che con scritto 1.10.2008 il vicepresidente di questa Camera ha inviato all’istante copia anonimizzata della sentenza con l’invito a comunicare, nel termine di cinque giorni, se l’istanza era da considerarsi divenuta priva di oggetto;
che IS 1 non si è espressa;
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che il reato di falsità in documenti è stato commesso per il tramite dell’ignaro autore mediato dipendente della qui istante;
che – dati i suoi compiti quale società attiva nel settore della certificazione della tiratura di stampa e periodici – si giustifica riconoscerle un interesse giuridico legittimo ad ottenere la postulata sentenza (DTF 124 IV 234);
che la decisione concerne nondimeno anche altri reati indipendenti dall’accusa di falsità in documenti: a tutela di PI 2 essa è pertanto trasmessa solo con riferimento ai fatti interessanti detta imputazione;
che la richiesta è parzialmente accolta, con tassa di giustizia e spese a carico della qui istante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria