Incarto n. 60.2008.161
Lugano 29 luglio 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/20.5.2008 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di alcuni procedimenti penali ai quali era stato parte;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 16/20.5.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di due denuncie del 2.4.2007 sporte dal qui istante nei confronti di __________, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________), sfociati, con altri procedimenti riferiti a terze persone, in un decreto d’accusa del 23.5.2007 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Con la presente istanza, IS 1 chiede di potere visionare gli incarti relativi alle sue denuncie nei confronti di __________.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte civile) ai procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata, ritenuto come il DA sia stato emanato senza deposito atti: non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
6. L’istanza è accolta. I due incarti penali (inc. MP __________ e __________) potranno essere esaminati presso questa Camera.
7. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria