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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.10.2008 60.2008.149

13 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·408 parole·~2 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.149  

Lugano 13 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.5.2008 presentata dall’

IS 1, ,  

tendente ad ottenere un’autorizzazione di principio per l’accesso agli atti di incarti penali;  

ritenuto che, data la richiesta formulata, non si imponeva uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con la presente procedura, l’istituto istante chiede che, in relazione alle pratiche di regresso verso terzi responsabili (art. 72 ss. LPGA), gli sia concessa un’autorizzazione generale per l’accesso agli incarti penali connessi con la fattispecie oggetto di regresso, e ciò con riferimento all’art. 32 LPGA e ad una vecchia giurisprudenza di questa Camera (decisione del 23.7.1990, inc. CRP __________).

                                   2.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   3.   In precedenti decisioni, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP in casi in cui l’istituto istante voleva verificare l’eventualità di un regresso (decisione 26.11.2007, inc. __________).

                                   4.   Alla luce di un incontro tra il presidente di questa Camera ed i responsabili dell’istituto istante, per chiarire le situazioni che richiedono la necessità di visionare atti penali, e con riferimento all’art. 32 LPGA, viene con la presente concessa un’autorizzazione generale a favore dell’IS 1, servizio regressi, per accedere agli atti di procedimenti penali, a condizione che dimostri all’autorità penale che è stato incaricato di valutare, nel concreto caso, l’eventualità di un regresso.

                                   5.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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