Incarto n. 60.2008.146
Lugano 19 maggio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.4/2.5.2008 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in relazione ad una richiesta di permesso per l’acquisto di armi da fuoco;
richiamato lo scritto 7/8.5.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante il quale si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 9/13.5.2008 di PI 1, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. __________) per titolo di danneggiamento. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto d’accusa in data 14.3.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. A seguito di una richiesta per l’acquisto di tre armi da fuoco e delle verifiche operate in polizia, l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale surriferito. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre che PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
6. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria