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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.09.2008 60.2008.112

8 settembre 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,567 parole·~13 min·3

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.112  

Lugano 8 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/9.4.2008 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 31.1.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 15/17.4.2008 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per torto morale –, 16/17.4.2008 del giudice Damiano Stefani – che ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Camera – e 7/9.5.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier – che, con riferimento alle spese legali, si è rimesso al giudizio di questa Camera proponendo di riconoscere, al massimo, 12 ore e, con riferimento al torto morale, ha domandato di respingere la pretesa –;

preso atto che, su richiesta 29.5.2008 di questa Camera, il 30.5/2.6.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato che la sua nota professionale non era stata e non sarebbe stata coperta da alcuna compagnia di assicurazione o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 21.5.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di danneggiamento ripetuto giusta l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, a __________ in __________, il 28 luglio 2005, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________ targato __________ di proprietà di __________ scalfendone con un oggetto appuntito la fiancata destra (danni quantificati in fr. 1'800.00 dalla parte civile); per avere, a __________ in __________, il 01 giugno 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________ targato __________ di proprietà di __________ scalfendolo in più punti (danno quantificato in fr. 7'000.00 dalla parte civile); per avere, a __________ in __________, il 14 luglio 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________ targato __________ di proprietà di __________ scalfendone le due fiancate (danno non quantificato dalla parte civile)” e di abuso di impianti di telecomunicazioni giusta l’art. 179septies CP “per avere, in località non meglio precisate nel periodo 15 aprile 2006 / 18 luglio 2006, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per importunare __________ selezionando o inviando SMS, in almeno 25 circostanze, all’utenza mobile (__________) in uso alla parte civile”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'800.-- – trentacinque aliquote da CHF 80.--/aliquota –, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 800.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che, infine, ha rinviato la parte civile al competente foro (DA __________);

                                         che con scritto 23/24.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

                                         che con sentenza 31.1.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dalle imputazioni (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 14'384.60, di cui CHF 12'384.60 per spese legali e CHF 2'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 12'384.60 [di cui CHF 10'734.-- di onorario (42 ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 776.-- di spese e CHF 874.60 di IVA (doc. 9)];

                                         che il procedimento penale sarebbe stato alquanto laborioso, come attesterebbero l’incarto predibattimentale, l’abbondante documentazione elettronica, l’esame di un precedente procedimento che avrebbe coinvolto le parti, l’assunzione delle prove al dibattimento, la preparazione delle domande per le parti e per i testi, i colloqui con la cliente, lo scambio di corrispondenza con quest’ultima e con la Pretura penale, la preparazione del dibattimento, il dibattimento e la “coda” “(…) poiché il compito dell’avvocato non termina talvolta in aula” (istanza 7/9.4.2008, p. 3);

                                         che la tariffa oraria esposta è conforme ai suddetti principi;

                                         che l’onorario – 42 ore e 55 minuti circa, che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione – appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, eccessivo siccome non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito la qui istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;

                                         che la fattispecie – reati di danneggiamento e di abuso di impianti di telecomunicazioni – non presentava alcuna difficoltà particolare in diritto e/o in fatto: il caso può in effetti essere considerato bagattella;

                                         che la circostanza che l’incarto predibattimentale fosse voluminoso non muta evidentemente questa conclusione: la sua mole è da ricondurre sostanzialmente alla corrispondenza elettronica tra l’istante ed il denunciante/querelante, la cui (anche solo) rapida lettura era sufficiente per comprendere il rapporto esistente tra le parti;

                                         che, per il resto, esso consisteva in undici verbali di interrogatorio (e nei loro allegati) non particolarmente lunghi e di immediata comprensione;

                                         che “l’esame di un precedente procedimento che ha coinvolto le parti (doc. 5)” (istanza 7/9.4.2008, p. 3) non concerneva, in realtà, __________ – parte civile nel procedimento penale sfociato nel giudizio 31.1.2008 (inc. __________) –, ma la qui istante, querelante, ed un suo ex compagno e la di lui attuale moglie, querelati;

                                         che questo procedimento penale – sfociato in due decreti di accusa a carico dei querelati per titolo di vie di fatto rispettivamente in un decreto di non luogo a procedere non motivato per titolo di lesioni semplici, calunnia, ingiuria e minaccia – non necessitava approfondimenti di alcun genere, per cui il suo esame non poteva manifestamente impegnare particolarmente il legale;

                                         che la preparazione del dibattimento – assunzione delle prove, domande alle parti ed ai testi, principio in dubio pro reo – richiedeva, alla luce della semplicità della fattispecie, un ridotto dispendio di tempo: la limitata corrispondenza con la Pretura penale in capo alle prove da assumere rispettivamente la durata del dibattimento [ed in particolare dell’arringa di difesa (dal verbale di dibattimento risulta infatti che la fase istruttoria è stata chiusa alle ore 10.20 e che, dopo la replica della parte civile e la duplica della difesa, il dibattimento – posti i quesiti – è stato sospeso alle ore 11.07)] attestano peraltro tale conclusione;

                                         che anche i colloqui (di persona / telefonici) con la qui istante e lo scambio di corrispondenza con quest’ultima non esigevano intensità particolare stante la sostanziale comprensibilità dei fatti imputati;

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che, tutto ciò considerato, viene quindi riconosciuto un onorario pari a 15 ore a CHF 250.--/ora per complessivi CHF 3'750.--, di cui 240 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con la cliente, 120 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti i colloqui telefonici con terzi, 300 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 210 minuti inerenti il dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 11.45 (cfr. verbale di dibattimento 31.1.2008)];

                                         che le spese, pari a CHF 776.--, vengono riconosciute come esposte;

                                         che l’IVA, su CHF 4'524.--, ammonta a CHF 343.80;

                                         che alla qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 4'869.80;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che IS 1 domanda CHF 2'000.-- a titolo di torto morale, importo giustificato “(…) tenuto conto della natura dell’accusa, la quale ha occasionato una immagine particolarmente negativa nell’ambito di parenti e conoscenti e, soprattutto, nell’ambito della __________, la quale, in vista di possibili provvedimenti, ha delegato un funzionario al dibattimento” (istanza 7/9.4.2008, p. 3);

                                         che dagli atti emerge che la qui istante ha fatto largo uso, a scopo personale, dell’indirizzo di posta elettronica di __________ a lei assegnato, per cui è verosimile ritenere che l’interesse del datore di lavoro per la fattispecie sia diretta conseguenza di questo suo agire e non del procedimento penale in quanto tale;

                                         che non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

                                         che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale [pubblico dibattimento, cronaca giornalistica (testo, quello prodotto quale doc. 8, che peraltro non indicava con il nome i protagonisti della vicenda), ecc.];

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 31.1.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che protesta le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'169.80, di cui CHF 4'869.80 per spese legali e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 550.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 31.1.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'169.80.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 550.-- (cinquecentocinquanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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