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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.03.2007 60.2007.88

15 marzo 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,024 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di proroga del carcere preventivo

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.88/dp  

Lugano 15 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Nasino, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6.3.2007 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr da: avv. __________, __________), CO 2, __________ (patr. da: avv. dr. __________, __________), e CO 3, __________ (patr. da: avv. __________, __________), in vista del pubblico dibattimento;  

visto il preavviso favorevole 8/9.3.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti;

preso atto che CO 1 ha comunicato, tramite il proprio patrocinatore in data 8/9.3.2007, di non avere particolari osservazioni;

preso atto che CO 3 ha comunicato, tramite il proprio patrocinatore in data 8/9.3.2007, di non opporsi alla richiesta;

ritenuto che CO 2, interpellato tramite il proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nei confronti di CO 1 (in detenzione preventiva dal 12.7.2006), di CO 2 (in detenzione preventiva dal 12.7.2006) e di CO 3 (in detenzione preventiva dal 5.9.2006), il procuratore pubblico Luca Maghetti ha emanato l’8.2.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), accusando CO 1 di violenza carnale, coazione sessuale ripetuta e atti sessuali con fanciulli ripetuti, CO 2 di violenza carnale e atti sessuali con fanciulli, CO 3 di violenza carnale ripetuta, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli ripetuti. 

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a martedì 17.4.2007, con continuazione fino a lunedì 23.4.2007.

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli accusati fino al 23.4.2007, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4.Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti anche gli impegni indicati dal presidente nella sua istanza, nonché gli altri motivi che hanno concorso alla determinazione della data del dibattimento.

5.Nel presente caso ci sono seri indizi ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 3 (verbale 26.9.2006, AI 213), di CO 2 (AI 85, 92, 102, 119 e 150) e di CO 1 (come emerge anche dalla decisione 27.11.2006 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________, p. 7). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Premesso che nessuno ha contestato la proroga, nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga, come accertato in precedenza dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione 27.11.2006, inc. __________, p. 7/8, per CO 1; decisione 17.8.2006, inc. __________, p. 4/5 e decisione 25.8.2006 inc. __________, p. 6, per CO 2) e come risulta anche dall’assenza di legami e dalla prospettiva di rimpatrio indicate nel verbale del 26.9.2006 (AI 213, p. 3) per CO 3.

7.Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere che la durata della proroga è di circa dieci giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena.

8.L’istanza è quindi accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________ e CO 3, __________, è prorogato fino al 23.4.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                         3.                                                                             Intimazione:

terzi implicati

PI 1   1. CO 1 1 patr. da: PR 1 2. CO 2 2 patr. da: PR 2 3. CO 3 patr. da: PR 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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