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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.11.2007 60.2007.85

5 novembre 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,016 parole·~10 min·5

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.85  

Lugano 5 novembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/6.3.2007 presentata da

__________, __________, patr. da: avv. __________, __________,

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 18.10.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 15.3.2007 del procuratore pubblico Monica Galliker – che comunica di non avere particolari osservazioni –, 14/20.3.2007 del giudice della Pretura penale – che ritiene eccessivo l’importo richiesto – e 20/21.3.2007 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 7.4.2003 l’allora magistrato inquirente Claudia Solcà ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (reato tentato) giusta l’art. 271 cifra 1 CP “per avere, il 5 luglio 2000, a __________, senza essere autorizzato, raggiunto il territorio svizzero al fine di compiere, per conto dello Stato __________, atti che spettano ai poteri pubblici elvetici, e meglio, per avere accompagnato il cittadino __________ __________, oggetto all’epoca di un procedimento penale condotto dalla __________ di __________, sino in Svizzera con l’intento di recarsi presso una delle sedi della __________ al fine di ottenere, nell’interesse del procedimento penale in corso in __________, la documentazione bancaria della relazione __________ n° __________ intestata all’indagato __________, documentazione ottenibile in via ufficiale soltanto attraverso una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata alle competenti autorità elvetiche”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con scritto 14/20.6.2003 __________ ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con giudizio 18.10.2006 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione, riconoscendogli CHF 500.-- a titolo di ripetibili (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – __________ chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'554.-per spese legali;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 6'054.-- [di cui CHF 5'000.-- di onorario (20 ore a CHF 250.--/ora), CHF 626.40 di spese e CHF 427.60 di IVA (doc. C/D)], dedotti CHF 500.-- riconosciutigli quali ripetibili dal giudice della Pretura penale;

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

                                         che secondo il dettaglio della nota il dispendio orario è stato pari a CHF 6'426.-- (25 ore e 40 minuti circa a CHF 250.--/ora);

                                         che, come detto, __________ chiede nondimeno unicamente la rifusione dell’onorario di CHF 5'000.--, pari a 20 ore a CHF 250.--/ora, esposto nella nota professionale di cui al doc. C;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;

                                         che, per quanto risulta dall’incarto penale, il patrocinatore ha inviato al giudice della Pretura penale gli scritti 16/17.7.2003 (A4), 17/18.7.2003 (A5), 3/4.3.2004 (A10) e 24/25.2.2005 (A18) – tutti di poche righe –, ha presentato l’istanza 29.8/1.9.2003 [notifica di nuove prove ed opposizione all’uso dibattimentale di risultanze dell’istruzione formale (A8)] ed ha partecipato al dibattimento;

                                         che il caso ha quindi esatto un impegno relativamente modesto;

                                         che detto dispendio orario, anche se corretto verso il basso, appare quindi – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – ancora oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;

                                         che – in ragione della sostanziale semplicità del caso – sono eccessivi i rapporti telefonici ed epistolari intrattenuti con l’avv. __________, __________, che rappresentava il parente __________: dopo la presentazione dell’istanza 29.8/1.9.2003 [notifica di nuove prove ed opposizione all’uso dibattimentale di risultanze dell’istruzione formale (A8)] – atto che esigeva di contattare l’accusato rispettivamente il suo legale __________ –, si imponeva infatti unicamente di attendere il dibattimento, senza necessità, quindi, di frequenti relazioni patrocinatore-cliente;

                                         che gli ulteriori atti all’incarto concernono difatti sostanzialmente domande di rinvio del dibattimento presentate dall’accusato medesimo (o dalla di lui moglie) e dal suo legale __________ (A16/21/22/26/33/35), dibattimento peraltro ripetutamente rimandato [fino al 18.10.2006, quando __________ è stato giudicato in contumacia (AI 36)];

                                         che eccessivo appare anche il dispendio orario inerente l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento [la fattispecie essendo chiara e l’incarto del Ministero pubblico essendo costituito sostanzialmente dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.7.2000 (tre pagine) con gli allegati: rapporto 6.7.2000 del Corpo delle guardie di confine del IV. circondario (quattro pagine); verbale di interrogatorio 5.7.2000 di __________ (quattro pagine + allegati); verbale di interrogatorio 5.7.2000 di __________ (tre pagine + allegati); estratto del registro di commercio (AI 1)] ed il dibattimento [apertosi alle ore 14.30 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle ore 15.25 (AI 36)];

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che – tutto ciò premesso – viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'625.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente e con il suo legale __________, 30 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il giudice / il segretario della Pretura penale e con terzi, 40 minuti inerenti gli scritti al giudice della Pretura penale (A4/5/10/18), 120 minuti inerenti l’istanza 29.8/1.9.2003 (A8), 80 minuti inerenti gli scritti al cliente / al suo legale __________ / a terzi, 30 minuti inerenti “accesso Pretura penale per visione atti”, 120 inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 90 minuti inerenti il dibattimento;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse – in considerazione delle predette osservazioni in capo all’eccessivo dispendio orario, di cui si deve tenere conto anche nel riconoscimento delle spese – in CHF 263.80, di cui CHF 50.-- (come esposto) per la formazione dell’incarto, CHF 47.80 (come esposto) per gli scritti alla Pretura penale, CHF 20.-- per le telefonate e CHF 120.-- per scritti (con spese postali) / fotocopie / fax / ricezione fax, oltre a CHF 26.-- di esborsi;

                                         che non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________, sentenza nota al patrocinatore dell’istante);

                                         che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'388.80 (CHF 2'888.80 dedotti CHF 500.-- di ripetibili);

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che protesta le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 400.--, comprendente onorario e spese;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'788.80, di cui CHF 2'388.80 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa ½, per la somma di CHF 175.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 18.10.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà ad __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'788.80.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF 175.-- (centosettantacinque).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. Pretura Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona 2. Dipartimento delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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