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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.01.2008 60.2007.499

21 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·408 parole·~2 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.499  

Lugano 21 gennaio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/14.12.2007 presentata da

IS 1, ,    

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa che lo riguarda;  

premesso che l’istanza è stata presentata direttamente al Ministero pubblico, che il 14.12.2007 l’ha trasmessa a questa Camera per evasione, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa cresciuto in giudicato del 5.5.2004 (DA __________).

                                   2.   Con la presente istanza, ed in relazione ad un’autorizzazione quale agente di sicurezza, l’istante chiede di poter ottenere copia del decreto d’accusa surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Pur essendo stato l’istante parte al procedimento, occorre ricorrere alla procedura prevista dall'art. 27 CPP. Come ricordato dai lavori preparatori della revisione del CPP, nel caso delle ex parti al procedimento nel frattempo concluso, l’interesse giuridico legittimo è presunto.

                                   5.   Nel presente caso, l’interesse giuridico legittimo è certamente dato, e nulla concorre a rovesciare la presunzione indicata dai lavori preparatori.

                                   6.   L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa è allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo della tariffa.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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