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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.01.2008 60.2007.484

21 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·422 parole·~2 min·5

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale delle banche quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.484  

Lugano 21 gennaio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/10.12.2007 presentata dalla

IS 1, ,    

tendente ad ottenere l'accesso agli atti di un procedimento penale;  

richiamate le osservazioni 12/13.12.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con cui preavvisa favorevolmente l’istanza;

richiamato lo scritto 17/18.12.2007 del patrocinatore di PI 1, con cui comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1, in relazione all’attività della __________, sfociato in un atto d’accusa (ACC __________) attualmente pendente presso il Tribunale penale cantonale (inc. TPC __________).

                                   2.   Con la presente istanza la __________ (__________) chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento, in qualità di autorità di vigilanza in base all’art. 23 bis LBCR, per verificare se sono state commesse delle violazioni di norme di diritto bancario o borsistico. Il procuratore pubblico e l’accusato hanno dato il loro nulla osta all’accoglimento dell’istanza.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, date le attribuzioni di autorità di vigilanza che spettano alla __________ in materia bancaria e borsistica, è pacificamente dato un interesse giuridico legittimo della stessa ad esaminare gli atti di un procedimento penale quale il presente.

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso il Tribunale penale cantonale, e potranno essere estratte copie dei medesimi.

                                   6.   Considerata la funzione pubblica della __________, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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