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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.01.2008 60.2007.476

21 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·477 parole·~2 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.476  

Lugano 21 gennaio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29/30.11.2007 presentata dalla

IS 1, ,  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di alcuni incarti penali;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di reciproche querele tra PI 4 ed __________, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________), sfociati in un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) ed in un decreto d’accusa (DA __________), poi seguito da uno stralcio in sede di Pretura penale (inc. __________).

                                   2.   Tra le medesime parti è pendente un’azione civile presso la Pretura istante (inc. __________). In questo ambito sono stati richiamati gli incarti penali surriferiti.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Occorre inoltre che sia data una connessione tra i due incarti.

                                   5.   Come ricordato da quanto riferito, è pacifico che vi sia una connessione tra gli incarti penali richiamati e l’incarto civile.

                                   6.   L’istanza è accolta. Gli incarti richiamati (inc. MP __________ e __________ ed inc. __________) sono trasmessi alla Pretura istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 3, 4 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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