Incarto n. 60.2007.430
Lugano 4 dicembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.10/2.11.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela sporta il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) conclusosi con decreto d’accusa __________ (DA __________) per titolo di vie di fatto, danneggiamento e ingiurie. A seguito della tempestiva opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale (inc. __________) che con sentenza 21.2.2006 ha condannato PI 2 per i surriferiti titoli di reato.
2. Il querelante in sede penale ha iniziato un’azione civile inappellabile presso la Pretura istante (inc. __________) di risarcimento danni per i fatti oggetto del decreto d’accusa e della sentenza della Pretura. In questa sede ha richiamato l’incarto penale surriferito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è pacifica la connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile, ritenuto inoltre che si tratta anche delle medesime parti. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6. L’istanza è dunque accolta. L’incarto è inviato direttamente da questa Camera alla __________ istante.
7. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione del tipo di procedura.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria