Incarto n. 60.2007.376
Lugano 12 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un funzionario;
richiamate le osservazioni 9/10.10.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamato lo scritto 15/16.10.2007 del patrocinatore di PI 1, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela/denuncia di un detenuto, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1, funzionario presso il __________ (inc. MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso.
2. Con la presente istanza la __________ chiede l’accesso agli atti al fine di poter valutare eventuali provvedimenti amministrativi-disciplinari da adottare nei confronti del dipendente. Il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 1 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
6. Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria