Incarto n. 60.2007.365
Lugano 12 novembre 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.9/2.10.2007 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 4/8.10.2007 del procuratore generale, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
richiamato lo scritto 5/9.10.2007 di PI 4, con il quale comunica di acconsentire alla richiesta del __________;
ritenuto che PI 2, PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7, interpellati, non hanno preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia penale 20/21.5.2003 relativa in particolare all’operato di PI 3 nell’ambito delle società __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) a carico di diverse persone, conclusosi con decreto di non luogo a procedere 11.3.2004 (NLP 895/2004) cresciuto in giudicato.
2. Con la presente istanza, l’esecutivo cantonale chiede (risoluzione n. 4821) di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. La richiesta è formulata in relazione ad una verifica demandata al Controllo cantonale delle finanze, nel quadro di un’inchiesta amministrativa recentemente decisa ed intesa a chiarire il modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche con riferimento, tra l’altro, alle società che gestiscono __________. Il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta, mentre PI 4 ha acconsentito all’accoglimento della richiesta. Le altre persone interpellate non hanno presentato osservazioni.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nel presente caso l’accesso agli atti è legato alla decisione del __________, resa pubblica, di aprire un’inchiesta amministrativa relativa al modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche, circa gli aiuti finanziari elargiti a delle società che gestiscono gli __________ di __________. La verifica è stata demandata al __________.
Il procedimento penale inc. MP __________ si riferiva alla gestione delle società __________
È quindi data una connessione tra l’incarto richiamato e la verifica posta in atto nel quadro dell’inchiesta amministrativa decisa dall’esecutivo cantonale.
5. Già in passato, in situazioni simili, questa Camera ha riconosciuto pacificamente un interesse giuridico legittimo in relazione a delle inchieste amministrative disposte dal __________ (decisione dell’8.2.2006, inc. __________, decisione del 21.2.2002, inc. __________). Lo stesso vale per il presente caso.
6. L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, le persone incaricate presso il __________ avranno accesso agli atti dell’incarto penale e potranno estrarne delle copie.
7. Considerata la natura dell'istante ed i motivi della richiesta, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 3 patr. da: PR 2 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria