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Ticino Camera dei ricorsi penali 26.11.2007 60.2007.334

26 novembre 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·590 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.334  

Lugano 26 novembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/11.9.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente al richiamo in sede civile di un incarto penale (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 24.9.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta di edizione;

preso atto che PI 2, interpellato, non ha preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Presso il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 per reati economici. Quest’ultimo è amministratore unico della __________.

                                   2.   Avanti la Pretura istante è pendente un’azione civile (inc. OA.__________) promossa dalla ditta __________ contro la __________ ed altre persone. In questo contesto è stato chiesto ed ammesso il richiamo in sede civile degli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel presente caso c’è una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. MP __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. OA.__________). Di principio è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, l’incarto MP __________ potrà essere trasmesso alla Pretura istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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