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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.05.2008 60.2007.324

5 maggio 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,182 parole·~21 min·4

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.324  

Lugano 5 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29/30.8.2007 presentata da

, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.6.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 4/5.9.2007 della Divisione della giustizia – che reputa eccessivi la tariffa di CHF 300.--/ora e l’importo di CHF 8’000.-- per torto morale – e 17/18.9.2007 del procuratore pubblico Rosa Item – che si rimette al giudizio di questa Camera –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 11.12.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di (1) furto giusta l’art. 139 cifra 1 CP “per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto con scasso al fine di appropriarsene, presso il __________ di __________ il __________, denaro per complessivi fr. 65.--”, di (2) danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, nell’esecuzione del furto con scasso di cui al punto 1, infranto una vetrata provocando un danno di fr. 1'452.60” e di (3) violazione di domicilio giusta l’art. 186 CP “per essere entrata, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno del __________ nelle circostanze menzionate al punto 1”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – pena interamente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 1.6.2006 emanato dal Ministero pubblico –, al versamento alla parte civile di CHF 1'452.60 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con giudizio 6.6.2007 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dalle imputazioni (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 13'476.25, oltre interessi, di CHF 5'476.25 per spese legali e CHF 8'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato l’1.9.2006, prima dell’emanazione del decreto di accusa in applicazione dell’art. 207a CPP, quando l’istante non era pertanto ancora formalmente accusata;

                                         che con decisione 28.9.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio ritenuto, tra l’altro, che “(…) il reato oggetto della presente inchiesta (139 CP) non può essere considerato di “modesta rilevanza”, viste le modalità di commissione imputate ed il poco tempo trascorso da precedente condanna, con giustificazione dell’assistenza di un difensore” (inc. GIAR __________, AI 6);

                                         che quindi la qui istante deve essere considerata accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP fin dall’inizio del procedimento penale;

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che – come esposto – con decisione 28.9.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________, AI 6);

                                         che – essendo stata prosciolta dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 6'276.25, oltre interessi [di cui CHF 5'400.-- di onorario (18 ore a CHF 300.--/ora), CHF 432.95 di spese e CHF 443.30 di IVA (doc. A)], dedotti CHF 800.-- assegnati quali ripetibili dal presidente della Pretura penale;

                                         che, in seguito ad un furto con scasso avvenuto il 17/18.2.2006 a __________, è stata assicurata una traccia di origine biologica, che – grazie all’analisi genetica effettuata dall’__________ di __________ – è stata identificata come appartenente a IS 1 (rapporto di comparazione DNA 31.5.2006, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 5.9.5006, AI 2);

                                         che il 31.8.2006 l’indagata è quindi stata interrogata dalla polizia giudiziaria: ha negato ogni addebito (verbale di interrogatorio 31.8.2006, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 5.9.2006, AI 2);

                                         che con scritto 1/4.9.2006 l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di avere assunto la difesa di IS 1 (AI 1);

                                         che il legale ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della sua cliente, istanza che il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’11.9.2006 (AI 3) ed accolto il 28.9.2006 (AI 6);

                                         che l’istante, interrogata dalla polizia giudiziaria il 9.11.2006, ha confermato le sue precedenti dichiarazioni (verbale di interrogatorio 9.11.2006, allegato al rapporto di complemento 10.11.2006, AI 8);

                                         che l’11.12.2006 il procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa per titolo di furto, danneggiamento e violazione di domicilio, intimandolo all’istante presso __________, __________ (DA __________);

                                         che con scritto 15/16.1.2007 l’avv. PR 1 ha domandato la restituzione del termine per l’opposizione in ragione della irrita notifica del decreto di accusa ed ha interposto opposizione al decreto, istanza che il presidente della Pretura penale ha stralciato per la tempestività dell’opposizione medesima (A2/7, inc. __________);

                                         che il legale, il 2/5.3.2007, nell’ambito della notifica di prove, ha comunicato che __________ aveva detto alla sua cliente di essere l’autore del reato imputatole: ha quindi chiesto di procedere ad un prelievo genetico di IS 1 al fine di confrontarlo con quanto rinvenuto sul luogo del reato, ritenendo probabile uno scambio di materiale genetico (in occasione dell’arresto di entrambi il 14.5.2006 per altra fattispecie) [A9, inc. __________];

                                         che, analizzato detto prelievo, il 18.5.2007 la Scientifica ha comunicato al presidente della Pretura penale, che aveva ordinato la prova, che il profilo genetico assicurato in relazione al furto del 17/18.2.2006 era, con ogni probabilità, da attribuire a __________ e non all’istante (in ragione, verosimilmente, di un’errata catalogazione dei prelievi DNA) [A13, inc. __________];

                                         che con decisione 6.6.2007 IS 1 è stata infine prosciolta dalle accuse (inc. __________);

                                         che la nota professionale del suo legale sarebbe “(…) del tutto consona all’impegno che la trattazione del caso ha richiesto. Da notare che la maggior parte degli atti che il (…) legale ha dovuto fare sono stati causati da errori degli Inquirenti, a cominciare dall’aver mischiato i campioni di sangue in polizia, non aver registrato immediatamente la pendenza del procedimento penale, l’errata intimazione del decreto d’accusa all’istante e la mancata intimazione al difensore e, da ultimo, il postulare la conferma del decreto d’accusa malgrado l’attestazione da parte della polizia dell’errore commesso. Tutto quanto intrapreso era pertanto giustificato e necessario” (istanza 29/30.8.2007, p. 3);

                                         che, certamente, gli elencati errori degli inquirenti hanno obbligato il legale ad agire a tutela degli interessi della sua cliente;

                                         che nondimeno questi interventi non hanno esatto un impegno importante, come peraltro dimostrano gli atti dell’avv. PR 1 nel corso del procedimento penale: sebbene abbia assunto il mandato l’1.9.2006, si è – di fatto – limitato a presentare istanze di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, domanda di restituzione del termine / opposizione, notifica di prove (prelievo genetico) ed a partecipare al dibattimento (di breve durata);

                                         che, inoltre, “per quanto attiene la quantificazione del valore orario delle prestazioni del difensore, va considerato che la trattazione del caso – di natura molto tecnica per quanto riguarda gli aspetti legati alle analisi di campioni biologici – prevedeva conoscenze specialistiche di medicina legale e di scienze forensi, oltre ad uno studio sui possibili motivi che avrebbero potuto spiegare perché i risultati dei test del DNA non corrispondevano alla realtà dei fatti (analisi di un numero di alleli insufficiente, probabilità statistiche di un riscontro causale, rischio di contaminazione dei campioni in laboratorio, errori di manipolazione o altro ancora), dato che era quasi impensabile potesse trattarsi di un così grossolano errore di etichettatura dei prelevamenti. Addirittura è stato chiesto consiglio al prof. __________, docente di scienze forensi presso l’Università di __________ e consultata letteratura specialistica. Un onorario orario di CHF 300.-- pare pertanto adeguato alle difficoltà del caso, anche in considerazione della consulenza specialistica che un legale diplomato in criminologia ha potuto offrire” (istanza 29/30.8.2007, p. 3 s.);

                                         che tuttavia la problematica non era complicata e non esigeva particolari conoscenze scientifiche: in realtà, sarebbe stato sufficiente domandare, come poi è stato fatto, di procedere ad un prelievo genetico per compararlo con la traccia di origine biologica rinvenuta sul luogo del reato, analisi che avrebbe permesso – come poi è avvenuto – di immediatamente scagionare l’istante;

                                         che del resto, in sede di notifica di prove, IS 1 – per il tramite del suo legale – aveva sostenuto che “è infatti notorio che il rischio maggiore facendo capo all’analisi genetica non è il risultato del test (praticamente certo se si considerano sufficienti marcatori genetici, salvo in rarissimi casi), bensì l’errore umano di manipolazione (…)” [p. 2, A9, inc. __________], frase che manifestamente contraddice quanto asserisce in questa sede a giustificazione dell’onorario di CHF 300.--/ora [“(…) era quasi impensabile potesse trattarsi di un così grossolano errore di etichettatura dei prelevamenti” (istanza 29/30.8.2007, p. 4)];

                                         che il rapporto 18.5.2007 della Scientifica (A13, inc. __________) era peraltro di (molto) facile comprensione: esso non presupponeva, invero, alcuna conoscenza specialistica in medicina legale ed in scienze forensi: la circostanza che IS 1 abbia fatto capo ad un legale diplomato in criminologia è quindi irrilevante al fine dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento;

                                         che, in ragione delle predette considerazioni, si giustifica pertanto riconoscere CHF 250.--/ora in vece dei postulati CHF 300.--/ora;

                                         che, per le medesime ragioni, anche il dispendio orario esposto appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio, e questo pur tenendo conto delle mancanze del Ministero pubblico;

                                         che è eccessivo, segnatamente, quello inerente i colloqui (di persona/telefonici) con la cliente [130 minuti], quello inerente gli scritti (spesso di poche righe) [oltre 130 minuti], quello inerente le istanze di restituzione del termine / opposizione [45 minuti] e di notifica di prove [75 minuti], quello inerente la trasferta alla Pretura penale ed il dibattimento [150 minuti] e quello inerente l’istanza di indennità [335 minuti];

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che – ciò detto – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 9 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'291.65, di cui 90 minuti inerenti i colloqui con la cliente (di persona/telefonici), 70 minuti inerenti gli scritti di data 1.9.2006 / 12.9.2006 / 22.1.2007 / 13.2.2007 / 20.2.2007 / 23.5.2007 / 13.6.2007, 45 minuti (come esposto) inerenti l’istanza di gratuito patrocinio 1.9.2006, 65 minuti (come esposto) inerenti i colloqui telefonici con Ministero pubblico / giudice dell’istruzione e dell’arresto / Pretura penale, 20 minuti (come esposto) inerenti i colloqui con la madre della cliente, 15 minuti (come esposto) inerenti l’esame degli atti, 20 minuti inerenti la redazione dell’istanza di restituzione del termine / opposizione, 60 minuti inerenti la stesura dell’istanza di notifica di prove, 30 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 90 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la lettura del dispositivo e la motivazione, alle ore 9.20 (cfr. verbale del dibattimento 6.6.2007, A16, inc. __________)] e 45 minuti per la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è solo (molto) parziale], stralciato quello inerente “fotocopie e invio breve a Pretura penale” (16.2.2007) e “invio breve a cl.” (11.6.2007) [prestazioni – copie ed invio con foglio accompagnatorio – che potevano essere effettuate dal segretariato, i cui oneri restano a carico del legale] e quello inerente le emails al prof. __________ (non essendo necessario, come detto, un approfondimento specifico della problematica);

                                         che le spese sono ammesse in CHF 398.95, ridotte quelle inerenti “istanza risarcimento (3 copie)” di data 29.8.2007 a CHF 68.-- [6 pagine a CHF 5.--/pagina, due copie dell’istanza a CHF 2.--/pagina e 7 pagine allegate all’istanza a CHF 2.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)] e stralciate quelle inerenti le emails al prof. __________;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 204.50;

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'095.10 [CHF 2'895.10 dedotti CHF 800.-- già assegnati (ed incassati) quali ripetibili], oltre interessi dal 29.8.2007, come domandato;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che l’istante sostiene che la sua situazione personale “(…) al momento dell’apertura del procedimento penale era delicata, dato che si trovava in comunità in vista di un reinserimento sociale ed una presa di coscienza personale dei problemi che l’avevano portata a consumare droga. Già quando (…) si trovava presso la __________ per la disintossicazione da stupefacenti, la polizia aveva a più riprese preannunciato la propria visita: ci si può solo immaginare l’agitazione che ciò ha comportato all’istante, tanto che anche gli operatori del Centro lo hanno notato, fosse anche solo a causa del maggior consumo di ansiolitici (…)” (istanza 29/30.8.2007, p. 4), situazione che sarebbe comprovata dagli scritti del direttore del __________, __________, dove era collocata, e della madre (con la quale si sarebbero, ulteriormente, danneggiati i rapporti);

                                         che, in ragione della sofferenza psicologica che il procedimento penale le avrebbe cagionato, postula CHF 8'000.-- a titolo di torto morale;

                                         che __________, direttore del predetto Centro, ha nondimeno attestato soltanto tristezza / rabbia / turbamento / sentimento di ingiustizia [“Al termine dell’interrogatorio (del 31.8.2006) la signora aveva manifestato tristezza e anche un po’ di rabbia in quanto si era sentita ingiustamente accusata e assolutamente non creduta. Durante il viaggio di ritorno al Centro ha più volte affermato di non sapere neanche dove si trovava il luogo dove era stato effettuato il reato a lei imputato. Posso effettivamente affermare che il non sentirsi creduta l’aveva sicuramente turbata e aveva fatto nascere in lei un sentimento di ingiustizia” (doc. B, allegato all’istanza 29/30.8.2007)], sensazioni comuni / consuete a chi è soggetto ad un procedimento penale (ed inoltre teme la possibile revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna), ma che – di per sé – non fondano una grave lesione della personalità;

                                         che è certamente possibile che il procedimento penale abbia avuto ripercussioni sui rapporti famigliari: essi erano tuttavia già tesi prima dell’apertura del procedimento in ragione della sua tossicodipendenza (doc. C, allegato all’istanza 29/30.8.2007);

                                         che non ha provato che l’esistenza del procedimento penale le abbia impedito di ottenere un lavoro / un appartamento;

                                         che gli interrogatori sono stati di breve durata [venti minuti ciascuno (AI 2/8)] e – pertanto, come tali – non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla situazione personale, che era peraltro difficile già prima delle predette audizioni [“Nei mesi di agosto e settembre 2006, l’istante si trovava presso la “__________” in cura di riabilitazione e reintegrazione sociale, dopo aver seguito una disintossicazione da stupefacenti presso la __________ di __________” (istanza 29/30.8.2007, p. 2)];

                                         che il 17.4.2007 IS 1 ha dovuto presentarsi in polizia per procedere al prelievo della mucosa orale per le analisi DNA ordinate dal presidente della Pretura penale (A15, inc. __________);

                                         che, sebbene detta misura fosse stata richiesta dal suo legale, essa si imponeva per chiarire la fattispecie, verosimilmente inficiata da un errore nella catalogazione di un precedente prelievo;

                                         che, in queste circostanze particolari, si deve quindi ritenere che il provvedimento, anche se ha pregiudicato solo minimamente la sua integrità fisica, sia stato atto a ledere in modo grave la sua personalità;

                                         che, tutto ciò considerato, si giustifica pertanto il riconoscimento di un torto morale, quantificato – data in ogni caso l’esiguità del pregiudizio – in CHF 1’000.--;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 29.8.2007 della presente istanza;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 6.6.2007 del presidente della Pretura penale e dalla presente decisione;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'095.10, oltre interessi, di cui CHF 2'095.10 per spese legali e CHF 1’000.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 600.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 6.6.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'095.10 (tremilanovantacinque e dieci), oltre interessi del 5% dal 29.8.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 600.-- (seicento).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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