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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.08.2007 60.2007.240

21 agosto 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·655 parole·~3 min·6

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.240  

Lugano 21 agosto 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 12/15.6.2007 presentata dal

,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di PI 3;

richiamate le osservazioni 26/27.6.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

ritenuto che PI 3, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 3 è stato condannato in data __________, unitamente ad altre due persone, dalla Corte delle assise correzionali di __________ alla pena di otto mesi di detenzione, per diversi reati (inc. __________).

                                   2.   Nell’ambito di un’inchiesta penale militare, l’avv. __________, nella sua veste di giudice istruttore del __________, chiede di accedere agli atti del procedimento. Come esposto in entrata, PI 3, interpellato, non ha preso posizione, mentre il Ministero pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Il diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 8 CPM), in particolare nella commisurazione della pena da infliggere ad un milite (art. 41 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento.

                                   5.   In precedenti decisioni (l’ultima volta con decisione __________, inc. CRP __________) questa Camera si era chiesta se per lo scambio di informazioni giusta l’art. 18 PPM non si sarebbe dovuto addirittura prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP. Con la presente decisione di principio, questa Camera ritiene che, in caso di apertura di un procedimento penale militare, le autorità di perseguimento e di giudizio militare abbiano accesso agli incarti penali “civili” (o parte di essi, ad esempio una sentenza) pertinenti l’inchiesta che conducono, richiamandoli direttamente, senza dover ricorrere alla procedura dell’art. 27 CPP. Al Ministero pubblico l’onere di eventualmente limitare la trasmissione di parte degli atti qualora ci fossero delle vittime da tutelare.

                                   6.   L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento penale sono esaminabili presso la cancelleria di questa Camera.

                                   7.   Si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           Il segretario

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