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Ticino Camera dei ricorsi penali 30.05.2007 60.2007.24

30 maggio 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,121 parole·~11 min·1

Riassunto

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione. principio della proporzionalità

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.24  

Lugano 30 maggio 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 18.1.2007 presentato da

RI 1 RI 2 entrambi patr. da: avv. PR 1, ,  

  Contro  

la decisione di chiusura parziale 19.12.2006 emanata dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 11.10.2006, e relativo complemento 28.11.2006, della __________ __________ (inc. Rog. __________);

richiamate le osservazioni 12.2.2007 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame, fatta salva la trasmissione della documentazione bancaria riferita ad un periodo successivo al 31.12.2005;

richiamate le osservazioni 8/9.2.2007 dell’Ufficio federale di giustizia, che postula la reiezione del gravame in relazione al dispositivo 2.3. impugnato da RI 1 e contesta per il resto la legittimazione dei ricorrenti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con commissione rogatoria 11.10.2006, completata il 28.11.2006 ed il 1.12.2006, la __________ ha inoltrato alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ ed altri per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 CPI). A dire dell’Autorità rogante, il reato sarebbe stato commesso tra il 2003 ed il 2005, in relazione ad una gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione __________ (__________), segnatamente in relazione alla promessa di pagamento di almeno EUR 50 milioni ed al versamento quale acconto di EUR 3 milioni, destinati a remunerare __________ (ed altri intermediari, tra cui RI 2) per atti contrari ai doveri d’ufficio volti a favorire la __________ (riconducibile a __________) ed il __________, al quale la stessa aderiva.

                                         Più in particolare, l’autorità rogante ha richiesto alle autorità svizzere l’acquisizione della documentazione bancaria inerente il bonifico di EUR 3 milioni dal conto n. __________ __________ aperto presso __________ al conto n. __________ aperto presso __________ (già __________). Ha inoltre richiesto la perquisizione degli uffici della __________ (e/o di società collegate al gruppo __________), l’identificazione di __________ e l’acquisizione di informazioni in merito alla restituzione dell’acconto di EUR 3 milioni, nonché – con complemento 28.11.2006 – l’individuazione e la perquisizione presso __________ e __________ delle relazioni riconducibili agli indagati.

                                  b.   Con distinte decisioni di entrata in materia e esecuzione 24.11.2006 (in materia di perquisizione bancaria), 30.11.2006 (in sostituzione della corrispondente decisione 24.11.2006 in materia di perquisizione ed audizione testimoniale) e 30.11.2006 (in sostituzione della corrispondente decisione 29.11.2006 in materia di perquisizione bancaria), il procuratore pubblico ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità ed il principio della doppia punibilità. Ha quindi ammesso l’entrata in materia ed ordinato, fra l’altro, l’audizione testimoniale di __________, fiduciario presso __________, e l’individuazione/perquisizione presso __________ e __________ delle relazioni riconducibili agli indagati, con riferimento al periodo dall’1.1.2003 (o dall’apertura) al 31.12.2005 (o alla chiusura).

                                   c.   Il teste __________, interrogato il 30.11.2006, ha in particolare affermato di avere assistito, nel corso del mese di novembre 2005, alla consegna dell’importo di EUR 3 milioni, prelevato in contanti dal conto n. __________ aperto presso __________, intestato alla società RI 1 e di cui RI 2 (suo cliente) risulta unico avente diritto economico. Ha quindi prodotto agli atti tutta la documentazione bancaria in suo possesso.

                                         Con successiva decisione di entrata in materia e esecuzione 4.12.2006, il procuratore pubblico ha conseguentemente ordinato all’istituto bancario l’individuazione e la perquisizione della suddetta relazione, sempre con riferimento al periodo dall’1.1.2003 al 31.12.2005.

                                  d.   Per quanto qui di interesse, con scritto 15.12.2006 __________ ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione inerente la relazione n. __________, che risulta essere stata aperta il 25.2.2005.

                                   e.   Con decisione di chiusura parziale 19.12.2006, il procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto, fra l’altro, la trasmissione del verbale di interrogatorio 30.11.2006 (e relativi allegati) e della documentazione bancaria acquisita presso __________, osservando in particolare che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, trattandosi della documentazione bancaria specificatamente richiesta dall’Autorità rogante, rispettivamente delle risultanze dell’audizione testimoniale richiesta nonché della documentazione prodotta dal teste in sostituzione dell’atto di perquisizione e sequestro previsto”.

                                    f.   Con tempestivo gravame, RI 1 e RI 2 chiedono, in relazione al dispositivo 2.3., di trasmettere all’autorità rogante unicamente l’estratto conto al 31.12.2005 della relazione n. __________ (previa intersecazione di tutte le operazioni ad eccezione del prelievo di EUR 3 milioni di data 14.11.2005) e, in relazione al dispositivo 2.4., di inviare il verbale di interrogatorio intersecato in più punti e privo di allegati.

                                         I ricorrenti – riassunti i fatti ed evidenziato l’arco temporale dei fatti oggetto della commissione rogatoria – sono dell’avviso che la trasmissione di tutta la documentazione bancaria e dell’integralità del verbale di interrogatorio costituirebbe un’esecuzione ultra petita e sproporzionata della domanda di assistenza, sconfinando in un caso di c.d. fishing expedition.

                                  g.   Con osservazioni 8/9.2.2007, l’Ufficio federale di giustizia sottolinea la carente legittimazione a ricorrere di RI 2 e della società RI 1, perlomeno in relazione al punto 2.4. del dispositivo. Con riferimento al punto 2.3., evidenzia invece che vi è una relazione diretta tra il conto bancario ed i fatti per i quali le autorità __________ indagano, concludendo per la reiezione del gravame.

                                  h.   Con osservazioni 12.2.2007, il procuratore pubblico considera senz’altro pertinente e proporzionata la trasmissione della documentazione bancaria concernente il periodo dall’apertura al 31.12.2005 (senza quindi quanto concerne il 2006). Ritiene invece inutili e pretestuose le numerose richieste di intersecazione del verbale di interrogatorio.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria la legittimazione è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lit. b AIMP).

                                         La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti, ma la nega all’avente diritto economico (DTF 130 II 162), come pure all’autore di documenti sequestrati presso terzi (DTF 116 Ib 106) e ciò anche se la trasmissione delle informazioni richieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n. 309, p. 356).

                                         Con riferimento alla documentazione trasmessa al Ministero pubblico da __________, la legittimazione a ricorrere di RI 1, titolare del conto n. __________, appare pertanto pacifica. Deve per contro essere negata a RI 2, avente diritto economico della relazione bancaria.

                                         1.2.

                                         La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali di interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 122 II 130; R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 308 e 310). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale allo Stato richiedente neppure quando le informazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un’eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate ad una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180).

                                         In concreto, RI 2 non è legittimato nemmeno in relazione alla trasmissione del verbale di interrogatorio di __________ e dei relativi allegati. A tal proposito, come osservato dall’Ufficio federale di giustizia, poco importa che il teste abbia riferito informazioni che concernono la sua attività professionale e, più in generale, la sua persona.

                                         Per contro RI 1, quale titolare del conto n. __________, è legittimata a ricorrere contro la trasmissione della documentazione bancaria allegata al verbale di interrogatorio, che peraltro si confonde (perlomeno in parte) con quella acquisita presso __________.

                                   2.   Dalla commissione rogatoria 11.10.2006 emerge in particolare che __________, per assicurarsi una gara d’appalto con oggetto l’assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione __________, avrebbe promesso il pagamento di almeno EUR 50 milioni e versato un acconto di EUR 3 milioni, poi restituitogli nel corso del mese di novembre 2005, in seguito all’annullamento dell’appalto.

                                         Venendo al caso in esame, esperito l’interrogatorio del teste __________, ed appurato che un importo di EUR 3 milioni era stato prelevato per contanti dal conto n. __________, si giustificava pertanto acquisire formalmente la relativa documentazione bancaria. A tal proposito, non si può certo parlare di fishing expedition, con cui si intende una ricerca di prove generale e indeterminata, volta a sanzionare un’ipotesi di reato che non trova conforto in ulteriori e sufficienti indizi, in particolare se gli indizi di reato sono così vaghi che l'inchiesta non mira a raccogliere elementi probatori per concretizzare giustificati sospetti, ma ad una ricerca indiscriminata di prove (REP. 1992 p. 334; DTF 127 II 142).

                                   3.   3.1.

                                         La ricorrente vorrebbe limitare la trasmissione della documentazione bancaria all’estratto conto del 31.12.2005, previa intersecazione di tutte le operazioni, fatto salvo il prelievo di EUR 3 milioni di data 14.11.2005.

                                         3.2.

                                         Ora, per le informazioni su conti bancari occorrono, di regola, tutti i documenti; ciò allo scopo di poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l’eventuale provento del reato (DTF 124 II 180). Peraltro, la commissione rogatoria ha per oggetto l’acquisizione di informazioni non solo in relazione alle modalità di restituzione dell’importo di EUR 3 milioni, ma, più in generale, ai conti o rapporti riconducibili agli indagati ed aperti presso __________ e __________, potenzialmente alimentati da operazioni connesse all’asserito reato di corruzione.

                                         Allo stadio attuale del procedimento estero, l’utilità e la rilevanza potenziale della documentazione bancaria riferita all’arco temporale oggetto di indagini da parte degli inquirenti esteri (2003-2005) non può manifestamente essere esclusa (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 478). La questione a sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all’autorità rogante. L’autorità rogata non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull’opportunità di assumere o meno determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell’autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione delle prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini. La giurisprudenza permette anzi un’interpretazione estensiva delle rogatorie, allo scopo di prevenire la presentazione di ulteriori complementi (DTF 121 II 241).

                                         Di principio, la trasmissione della documentazione bancaria riferita al periodo dal 25.2.2005 (data di apertura del conto) al 31.12.2005 appare pertanto pertinente, trattandosi di quanto richiesto dall’autorità rogante. Infondate risultano per contro le obiezioni sollevate dalla ricorrente, già nella misura in cui pretende che la richiesta di informazioni nei suoi confronti si limiterebbe alle operazioni di restituzione dell’acconto di EUR 3 milioni (ricorso 18.1.2007, p. 9).

                                         In particolare la ricorrente legittimata non indica specificatamente per quali motivi non dovrebbe essere inviata la documentazione bancaria, se non per motivi temporali. Ora, la movimentazione del conto anche prima del prelievo di EUR 3 milioni può essere utile agli inquirenti per ricostruire gli spostamenti dei fondi.

                                         3.3.

                                         Come ammesso dallo stesso procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, dalla trasmissione devono invece essere esclusi i documenti inerenti l’anno 2006 (osservazioni 12.2.2007, p. 2).

                                         Medesimo discorso vale evidentemente anche per la documentazione relativa al 2006 allegata al verbale di interrogatorio di __________, che peraltro si confonde in parte con quanto acquisito da __________.

                                   4.   Il ricorso presentato da RI 2 è irricevibile.

                                         Il ricorso presentato da RI 1 è parzialmente accolto.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 – che ha fatto capo ai servizi di un legale – ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso presentato da RI 2, __________, è irricevibile.

                                   2.   Il ricorso presentato da RI 1, __________, è parzialmente accolto.

                                    §   La decisione di chiusura parziale 19.12.2006 è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi.

                                 §§   Dalla documentazione bancaria inviata al Ministero pubblico da __________ e da quella allegata al verbale di interrogatorio 30.11.2006 di __________ vengono esclusi i documenti inerenti l’anno 2006.

                                   3.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

                                   4.   Rimedio di diritto

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).

                                   5.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           Il segretario

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