Incarto n. 60.2007.232
Lugano 11 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 8/11.6.2007 presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione 29.5.2007 del giudice dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini in materia di congedo (inc. GIAP __________);
richiamate le osservazioni 14/15.6.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini, 15/18.6.2007 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e 19/20.6.2007 del giudice dell’applicazione della pena, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con giudizio 19.7.2006 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 2002 – aprile 2004, in alcune località del Cantone Ticino, singolarmente e congiuntamente con terzi, venduto almeno 2500 grammi di cocaina ed offerto almeno 5 grammi di cocaina sapendo, o dovendo presumere, che tali quantitativi potevano mettere in pericolo la salute di diverse persone; RI 1 è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, parzialmente aggiuntiva ad una precedente pena detentiva di cinque giorni, ed all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dodici anni (inc. TPC __________).
La predetta sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 9.10.2006 (inc. CCRP __________) e dal Tribunale federale il 2.5.2007 (inc. TF __________).
b. RI 1 è stato arrestato a __________ il 2.3.2005; è quindi stato estradato in Svizzera, dove il 18.8.2005 è stato posto in detenzione preventiva. Il 20.10.2005 è stato trasferito al PCT “La Stampa”.
La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.9.2009 la fine della pena (1/3 per l’1.9.2006, 1/2 per il 2.6.2007, 7/12 per il 2.10.2007 e 2/3 per il 2.3.2008).
c. Il 15.5.2007 il qui ricorrente ha chiesto di potere beneficiare di un primo congedo di dodici ore (ore 08.00 – ore 20.00) per il giorno 16.6.2007 per trascorrere la giornata con la suocera __________, domiciliata a __________.
Il Servizio sociale del penitenziario ha preavvisato positivamente la domanda; la Direzione dell’istituto carcerario e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si sono opposte alla richiesta.
d. Con decisione 29.5.2007 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo, ritenuto che la suocera – avendo visitato il qui ricorrente in carcere unicamente due volte – non può costituire un serio aggancio con la Svizzera, che le agevolazioni non rappresentano per il condannato un diritto assoluto e che, essendo RI 1 un condannato che dovrà lasciare il territorio svizzero, l’esame di un avvio di regime progressivo è previsto al raggiungimento dei 7/12 dell’espiazione, ossia il 02.10.2007 nel caso concreto, per cui la domanda è prematura.
e. Con gravame 8/11.6.2007 RI 1 postula l’annullamento del predetto giudizio. Il ricorrente, indicando di comprendere il motivo addotto relativo alle sentenze penali che lo riguardano, rende “(…) comunque attenti sul forte legame affettivo che mi lega a mia suocera che seppur non mi abbia reso visita in più di qualche occasione, rappresenta per me un solido punto di riferimento”, aggiungendo infine che “(…) la mia personalità e la mia disciplina sono stati positivamente plasmati dall’esperienza carceraria al punto da rassicurarvi sui miei comportamenti futuri”.
f. Delle osservazioni del procuratore pubblico, della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e del giudice dell’applicazione della pena si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, in vigore dall’1.1.2007, il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena; la sua decisione è impugnabile a questa Camera nel termine di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento (art. 341 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 CPP).
Il ricorso 8/11.6.2007 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Prima dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF 1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi, come si dirà.
2.2.
Con la revisione della parte generale del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui trattata.
Ai sensi dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene, tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata in vigore l’1.1.1999.
2.3.
L’art. 84 CP disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6 recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.
Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800) questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.
2.4.
Giusta l’art. 45 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 “il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
In Ticino, l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).
Con riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006 relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena.
L’art. 78 RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art. 80 RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”
Quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data 14.6.2002 (verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena.
2.5.
Premesso che il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili con l’art. 84 cpv. 6 CP.
Quesito sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF 1999 p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.
Quesito più problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e recidiva.
La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato.
In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.
Fino all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale), l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.
Il giudice dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
3. RI 1, con giudizio 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, parzialmente aggiuntiva ad una precedente pena detentiva di cinque giorni, ed all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di dodici anni (inc. TPC __________). In queste circostanze, sebbene con l’abrogazione – l’1.1.2007 – dell’art. 55 CP la pena accessoria dell’espulsione non possa più essere eseguita, si deve in ogni caso ritenere che, con grande verosimiglianza, la competente autorità colpirà il qui ricorrente con un divieto di entrata amministrativo. Egli è quindi da considerarsi cittadino straniero senza diritto di risiedere su suolo elvetico: applicando la prassi esistente, l’avvio del regime progressivo potrà pertanto avvenire solo quando saranno stati scontati i 7/12 della pena, ossia – come fissato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – il 2.10.2007. Il giudice dell’applicazione della pena ha quindi ritenuto, a giusta ragione, che l’istanza di congedo fosse prematura.
La domanda è peraltro infondata. RI 1 ha infatti chiesto di visitare __________, domiciliata a __________, in ragione – come sottolinea in questa sede – del “forte legame affettivo” (ricorso 8/11.6.2007) che lo legherebbe alla suocera. Quest’ultima, come si evince dal preavviso 24.5.2007 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell’applicazione della pena in merito alla domanda (p. 1), è nondimeno andata a trovare il genero soltanto in due occasioni, circostanza che il ricorrente del resto riconosce (ricorso 8/11.6.2007). Mal si vede quindi come RI 1 possa invocare un forte legame affettivo con la suocera, affetto certamente non manifestatosi con i fatti. In difetto di un serio aggancio con il territorio svizzero (cfr. anche decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 48 s., in capo alla motivazione inerente all’espulsione, inc. TPC __________), il postulato congedo non può pertanto essergli concesso anche se – come esposto dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure nel predetto preavviso 24.5.2007 (p. 1) – il suo comportamento in espiazione di pena è (stato) corretto. Nella valutazione di un’istanza di congedo devono inoltre essere considerati anche la personalità del condannato, i suoi antecedenti e la natura del reato commesso: RI 1 – incensurato – è stato condannato per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reato di “(…) estrema gravità (…)” (decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 46, inc. TPC __________). La Corte di merito ha reputato il suo comportamento “(…) particolarmente riprovevole” (decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 46, inc. TPC __________) ed ha evidenziato come, una volta arrestato, “(…) non ha prestato collaborazione alcuna con gli inquirenti, rifiutando sino all’ultimo di ammettere le proprie colpe” (decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 47, inc. TPC __________). Il ricorrente è stato peraltro arrestato negli __________, dove si era rifugiato [“Egli non ha cessato i traffici nemmeno dopo la partenza (o probabilmente la fuga, perché l’aria si era fatta pesante) avendo cura di vendere a posteriori e a distanza anche le giacenze rimaste in magazzino” (decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 47, inc. TPC __________)]. L’insieme delle circostanze – che rendono (molto) verosimile un pericolo di fuga – giustifica quindi di non accogliere l’istanza di congedo e, di riflesso, il ricorso in esame.
4. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP, 339 e 341 CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di diritto
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria