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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.02.2007 60.2007.23

14 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,007 parole·~5 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.23  

Lugano 14 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.6.2006/16.1.2007 presentata dalla

IS 1  

  tendente a conoscere lo stato attuale del procedimento penale a carico di PI 2;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico in data 27.6.2006, è stata sollecitata in data 25.7.2006, ed è stata trasmessa, ad incarto chiuso, a questa Camera in data 16/17.1.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni particolari da formulare;

richiamato lo scritto 23/26.1.2007 di PI 2, con cui comunica di non avere particolari osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.      A seguito di vari episodi, il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a carico di PI 2 (inc. MP __________ sfociati nel decreto d’accusa 14.12.2006 (DA __________), nel frattempo cresciuto in giudicato. Uno di questi procedimenti riguardava delle lesioni semplici e un danneggiamento ai danni di __________, assicurato presso la compagnia istante.

2.      Con richiesta del 27.6.2006, richiamata il 25.7.2006, la compagnia istante, dopo aver ricordato di essersi costituita parte civile in data 6.3.2006, chiedeva di essere orientata sullo stato attuale della vertenza.

3.      Dopo l’emanazione del decreto d’accusa e la sua crescita in giudicato (il 15.1.2007), la richiesta della compagnia istante è stata trasmessa dal Ministero pubblico a questa Camera, con scritto accompagnatorio nel quale si comunicava di non avere particolari osservazioni.

4.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

5.      Premesso che una tempestiva trattazione della richiesta della compagnia istante avrebbe evitato la procedura dell’art. 27 CPP, questa Camera ritiene di dover emanare una decisione di principio in relazione alle diverse richieste di documenti avanzate dalle compagnie di assicurazioni alle autorità penali, sia che intervengano quali assicuratori sociali, sia quali assicuratori privati.

6.      Occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP. Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute a risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale. Inoltre per un motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale. Gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte civile.

7.      Questa decisione di principio vale per richieste delle assicurazioni legate ad incidenti stradali, a lesioni o vie di fatto, ad incendi, o anche a furti e altri reati patrimoniali. In altre situazioni, in caso di dubbio, si può fare istanza a questa Camera.

8.      L’ accesso agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:

anzitutto la richiesta dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione), incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;

inoltre la compagnia istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;

infine, se il procedimento riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.

9.      Quanto esposto vale sia per richieste formulate in corso di procedimento penale, sia per richieste formulate dopo la conclusione dello stesso.

10. L’accesso agli atti è di principio gratuito quando la compagnia interviene come assicurazione sociale giusta l’art. 32 LPGA: in ogni caso deve essere coperto almeno il costo della prestazione effettuata. In alcuni casi, in particolare quando nel procedimento è stata fatta allestire una perizia costosa, il Ministero pubblico può chiedere una quota parte dei costi di allestimento alla compagnia che ne faccia richiesta, se l’esito del referto è di utilità alla pratica assicurativa.

11. Per questi motivi, la richiesta della compagnia qui istante può essere evasa dalla Polizia cantonale, alla quale il Ministero pubblico – a cui è retrocesso l’incarto – trasmetterà la domanda.

12. Trattandosi di una decisione di principio, si rinuncia a caricare la tassa di giustizia e le spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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