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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.07.2007 60.2007.208

9 luglio 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·506 parole·~3 min·7

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.208  

Lugano 9 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/25.5.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere copia di atti di un procedimento penale a suo carico nel frattempo terminato;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 24/25.5.2007, segnalando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di fatti e comportamenti tenuti dall’istante nel periodo da gennaio a maggio del 2006, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a suo carico (inc. MP __________ e __________), sfociati in un decreto d’accusa del 13.11.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di ricevere copia dei certificati medici menzionati nel decreto d’accusa relativi alla vittima delle lesioni semplici (certificati del 15.5.2006, 19.5.2006, 8.6.2006 e 10.7.2007 dell’__________ di __________, e il certificato 2.6.2006 del dr. med. __________).

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso l’interesse giuridico legittimo del richiedente è, oltre che presunto, anche giustificato in relazione al risarcimento civile.

                                   6.   L’istanza è accolta. Fotocopia dei certificati saranno allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1,

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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