Incarto n. 60.2007.196
Lugano 12 novembre 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/21.5.2007 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 28.11.2006 della presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 22/23.5.2007 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, nelle quali afferma che “(…) l’istruttoria predibattimentale era stata finalizzata, a più riprese (vuoi con citazioni, vuoi con rinvii concessi, vuoi con una rogatoria a __________, vuoi con ripetuti solleciti), ad ottenere dall’indagato quella collaborazione e quella documentazione che egli ha sempre negato e che, se concesse, avrebbero permesso di disporre di quegli elementi (che poteva detenere solo l’interessato) quanto alle spese sostenute per la curatelata. Se l’istante si fosse attivato prima (…) egli avrebbe senz’altro contribuito a contenere il danno di cui chiede ora la rifusione”;
richiamato lo scritto 29/30.5.2007 della Divisione della giustizia, con il quale quest’ultima si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto d’accusa 23.1.2006 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 siccome accusato di ripetuta appropriazione indebita aggravata “(…) per avere, in più occasioni, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatigli, commettendo i fatti in qualità di curatore, e meglio, per avere, a __________ e a __________, e in altre località della Svizzera, nel periodo __________, agendo egli quale curatore di †__________, impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali di spettanza della curatelata, che gli erano stati affidati nella sua qualità di curatore, per un importo complessivo di almeno CHF 135'829.-- (…)” (ACC 5/2006);
che con giudizio 28.11.2006 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dalle imputazioni (inc. TPC 72.2006.8);
che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 8'343.70 per spese legali;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'343.70 [di cui CHF 6'958.30 di onorario (27 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 813.-- di spese e CHF 572.40.-- di IVA (doc. E)];
che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che tuttavia il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio;
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che il patrocinatore dell’istante afferma che “(…) si è resa necessaria una trasferta c/o il domicilio del signor IS 1 in quanto non era di fatto possibile trasmettere l’intera documentazione dell’accusato dal proprio domicilio c/o il mio Studio legale” (istanza 15/21.5.2007, p. 2);
che la trasferta a __________ del patrocinatore non essendo necessaria ed indispensabile (la documentazione bancaria non poteva essere così cospicua da non poter essere inviata, soprattutto dopo un’accurata scernita dello stesso istante) e risultando inoltre da una specifica scelta di IS 1 [che avrebbe nondimeno potuto lui stesso spostarsi fino allo studio legale del suo patrocinatore, in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO)], non può essere riconosciuta integralmente ma ridotta a 120 minuti, tempo valutato necessario per un colloquio tra l’avv. PR 1 e l’istante;
che inoltre appare eccessivo l’onorario esposto con riferimento all’esame della documentazione presso la Commissione tutoria __________, a __________ (di 210 minuti) e all’”esame incarto, preparazione dibattimento e arringa” (di 480 minuti);
che appare inoltre eccessivo l’onorario esposto con riferimento agli scritti in arrivo ed in particolare al tempo impiegato per “Sentenza da TP”, trattandosi di una sentenza di poche righe di cui il contenuto era già largamente conosciuto dal patrocinatore dell’istante;
che viene pertanto ammesso un onorario pari a 18 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'500.--, di cui 40 minuti (come esposto) inerenti le telefonate con il GIAR, il Tribunale penale ed il cliente, 180 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento, 110 minuti inerenti gli scritti al cliente e da/per il Tribunale penale, 180 minuti inerenti i colloqui con il cliente (ridotti in particolare quelli inerenti il “colloquio con cliente c/o ZH e ricostruzione dettagliata delle transazioni bancarie e dei pagamenti effettuati” 1.9.2006), 120 minuti (come esposto) inerenti l’”Analisi e completazione incarto c/o TP”, 120 minuti inerenti l’”Esame documentazione CTR __________ __________”, 90 minuti (come esposto) inerenti l’”Esame documentazione da diverse banche” e 240 minuti inerenti l’”Esame incarto, preparazione dibattimento e arringa”;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 463.-- [stralciate in particolare quelle inerenti la trasferta a __________ (come già sopraccitato) e ridotte quelle inerenti l’apertura dell’incarto (riconosciute in CHF 50.--)];
che l’IVA ammonta a CHF 358.90 (esente l’importo di CHF 240.- per le spese delle fotocopie);
che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 5'321.90;
che interessi di mora non sono protestati;
che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/10, per la somma di CHF 150.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 28.11.2006 della presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5’621.90.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 150.--(centocinquanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria