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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.08.2007 60.2007.192

21 agosto 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·619 parole·~3 min·5

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.192  

Lugano 21 agosto 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/16.5.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico nel frattempo abbandonato (ABB __________);

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 16.5.2007;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito dell’esposto __________, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale a carico del qui istante (inc. MP __________), conclusosi poi con decreto di abbandono 17.3.2003 (__________) intimato anche al patrocinatore di allora del qui istante.

                                   2.   Con la presente istanza l’attuale patrocinatore dell’istante, sulla base di una specifica procura, chiede di poter prendere visione degli atti dell’incarto penale nel frattempo abbandonato. Il procuratore pubblico, nello scritto di trasmissione 16.5.2007, ritiene che l’istante non faccia valere alcun interesse preponderante all’ottenimento di quanto richiesto.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo abbandonato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e di principio dimostrare l’esistenza di un interesse giuridico legittimo: come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987 ad art. 8, p. 10).

                                         Sempre i lavori preparatori ricordano che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso l’istante è stato parte al procedimento penale quale accusato: non emergono motivi che rovescino la presunzione di interesse giuridico legittimo surriferita. La richiesta di accesso agli atti è ulteriormente fondata dal fatto che il decreto di abbandono 17.3.2003 (ABB __________) non è stato preceduto da un deposito atti. Per questi motivi è dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante. L’argomentazione del procuratore pubblico, di mancanza di un interesse preponderante, non ulteriormente specificata, non modifica l’interesse dell’accusato ad esaminare gli atti.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico a Bellinzona.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese (contenute al minimo) sono poste a carico di chi le ha originate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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