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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.11.2007 60.2007.180

5 novembre 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,455 parole·~7 min·10

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.180  

Lugano 5 novembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.5.2007 presentata da

__________, __________, patr. da: avv. __________, __________,

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 29.8.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 15/16.5.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 6.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di incendio intenzionale giusta l’art. 221 cpv. 1/3 CP “per avere, a __________ il __________ intenzionalmente cagionato l’incendio dell’automobile marca “__________” targata TI __________ di proprietà di __________, provocando un danno quantificato dall’assicurazione di fr. 13'610.--, e meglio per avere cosparso di liquido infiammabile (benzina) la fiancata destra del veicolo sopraccitato appiccandogli il fuoco”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione da espiare ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che ha proposto inoltre la non revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di dieci giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21.5.2002 ed il suo ammonimento formale (DA __________);

                                         che con scritto 15/16.2.2006 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con sentenza 29.8.2006 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – __________ chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'770.75 per spese legali;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 2'770.75 [di cui CHF 2'250.-- di onorario (9 ore a CHF 250.--/ora), CHF 325.05 di spese e CHF 195.70 di IVA (doc. B)];

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;

                                         che il dispendio orario è pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di difesa;

                                         che in particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con il cliente e la preparazione del dibattimento: i fatti imputati erano infatti sostanzialmente chiari e non necessitavano di particolari approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti __________ non sostiene;

                                         che il caso ha peraltro esatto un impegno relativamente modesto;

                                         che determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari a 6 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'604.15, di cui 60 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con il qui istante e 90 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, per il resto (235 minuti) riconosciuto come esposto;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese – ammesse come esposte in CHF 325.05 – e l’IVA, riconosciuta in CHF 146.60;

                                         che a __________ va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'075.80;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che protesta le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'375.80, di cui CHF 2'075.80 per spese legali e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 60.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 29.8.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'375.80.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF 60.-- (sessanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. Pretura Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona 2. procuratore pubblico Luca Maghetti, Via Pretorio 16, 6901 Lugano 3. Dipartimento delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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