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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.02.2007 60.2007.17

14 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·457 parole·~2 min·1

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.17  

Lugano 14 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Caludia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza  3/15.1.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia del procedimento penale inc. __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al comando della polizia, poi trasmessa al Ministero pubblico che l’ha inviata a questa Camera per competenza il 15.1.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni, e che l’incarto è presso la Pretura penale;

richiamate le osservazioni 24/25.1.2006 di PI 1, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.      A seguito dei fatti avvenuti il 6.11.2005 ad __________ e della successiva querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________, al quale è stata fatta opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.

2.      La compagnia istante chiede copia del rapporto di polizia allestito nel quadro del procedimento penale surriferito. Se il sostituto procuratore pubblico PI 2 ha comunicato di non avere particolari osservazioni, PI 1 si è fermamente opposto all’accoglimento dell’istanza.

3.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.      Nel presente caso, il procedimento è tuttora in corso, pertanto la richiesta appare prematura. La stessa dovrà essere riferita alla decisione che metterà fine al procedimento.

5.      L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta in quanto prematura.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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