Incarto n. 60.2007.158
Lugano 16 agosto 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 30.4/2.5.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso ai verbali di interrogatorio di PI 2, PI 3 e PI 4, resi nell’ambito di un procedimento penale a loro carico (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 11/14.5.2007 del procuratore pubblico Monica Galliker, che comunica il proprio nulla osta alla trasmissione dei verbali di interrogatorio;
preso atto che PI 2, PI 3 e PI 4, interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la IS 1 è pendente una causa civile tra __________ e __________ (OA.__________), nell’ambito della quale sono stati assunti come testimoni, tra gli altri, PI 2, PI 3 e PI 4.
A seguito di una denuncia inoltrata dalla parte attrice __________, il Ministero pubblico ha aperto nei loro confronti un procedimento penale per titolo di falsa testimonianza (inc. MP __________), tuttora pendente.
2. Con l’istanza qui in esame, la IS 1postula – “(…) ai fini dell’istruttoria della causa a margine e con il consenso delle parti e del giudice (…)” – il richiamo dei verbali di interrogatorio del 2.2.2007, resi da PI 2, PI 3 e PI 4 dinnanzi al procuratore pubblico in qualità di indiziati. Come esposto in entrata, il magistrato inquirente ha comunicato il proprio nulla osta alla trasmissione degli atti, mentre gli interessati non hanno presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________) – in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Deve inoltre essere dato un legame, una connessione tra l’incarto penale richiamato e la vertenza civile.
5. In concreto, la denuncia di __________ trae origine dalle deposizioni rese da PI 2, PI 3 e PI 4 dinnanzi al pretore, per cui è indubbio che vi sia una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile. Anche le ulteriori surriferite condizioni sono adempiute: di principio è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6. L’istanza è accolta. Copia dei verbali di interrogatorio di data 2.2.2007 viene allegata alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il segretario
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