Incarto n. 60.2007.152
Lugano 25 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.4.2007 presentata dalla
IS 1
tendete al richiamo in sede civile di un incarto penale (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 3.5.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante il quale si rimette al giudizio di questa Camera con riferimento al richiamo in sede civile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale (inc. __________) a carico di __________. Al procedimento partecipano anche tredici parti civili.
2. Avanti la Pretura istante è pendente un’azione civile (inc. OA.__________) promossa da __________ e __________ nei confronti della banca __________ SA. In questo contesto è stato chiesto ed ammesso il richiamo in sede civile degli atti del procedimento penale. Le motivazioni del richiamo sono indicate nello scritto 24.4.2007 del patrocinatore degli attori, allegato dalla pretura istante all’istanza 24.4.2007 sopraccitata, rispetto alla quale il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è certamente data una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. MP __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________). Di principio è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Occorre però considerare come ci siano diverse parti civili, di modo che è necessario limitare l’accesso agli atti.
6. L’istanza è dunque parzialmente accolta. I patrocinatori delle parti in sede civile potranno accedere agli atti dell’incarto MP __________ presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico. Potranno indicare al Ministero pubblico quali atti intendono acquisire agli atti dell’azione civile: tali atti saranno fotocopiati e trasmessi direttamente dal Ministero pubblico (contro rimborso del relativo costo) al pretore istante, che li potrà acquisire, previo esame della pertinenza con i fatti di causa, e senza concedere alle parti la facoltà di estrarre copie di detti documenti dall’incarto civile.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria