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Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2007 60.2007.133

2 maggio 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·597 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.133  

Lugano 2 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.4.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________;  

premesso che la richiesta della Commissione istante fa seguito ad una segnalazione operata dal procuratore pubblico PI 1 in data 5.4.2007;

richiamate le osservazioni 23/25.4.2007 degli avvocati PI 3 e PI 2, mediante le quali comunicano di acconsentire alla trasmissione unicamente di una copia della decisione di non luogo a procedere, opponendosi per il resto all’accoglimento della richiesta;

preso atto delle osservazioni 27.4.2007 del magistrato inquirente, con le quali comunica di ritenere sufficiente l’invio alla Commissione istante del testo del decreto di non luogo a procedere;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di notizie apparse sulla stampa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico dei coniugi PI 3 e PI 2 in relazione al finanziamento dell’acquisto e dell’edificazione di un fondo immobiliare utilizzando dei fondi depositati sul conto clienti. Il procedimento si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del 5.4.2007 (NLP __________). In medesima data il procuratore pubblico ha operato la segnalazione alla Camera per l’avvocatura e il notariato all’origine della presente procedura.

                                   2.   La Commissione istante chiede l’accesso agli atti del procedimento. Sia PI 3 e PI 2 per un verso, sia il procuratore pubblico per altro verso evidenziano come agli atti del procedimento siano stati acquisiti e/o utilizzati dati riservati, anche riferiti ai clienti dello studio legale, di modo che le parti sentite convergono nel ritenere sufficiente la trasmissione alla Commissione istante del decreto di non luogo a procedere, sufficientemente motivato e fondato sugli accertamenti operati dall'équipe finanziaria del MP.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Pacifica e non contestata è l’esistenza di un interesse giuridico legittimo della Commissione istante a conoscere l’esito ed i fatti rilevanti del procedimento, in relazione alle incombenze che le competono.

                                   5.   L’istanza è accolta, ma solo parzialmente, ritenuto che – come indicato in modo convergente dalle parti – il testo del decreto di non luogo a procedere del 5.4.2007 (__________) è adeguatamente motivato ed espone i fatti e le risultanze del procedimento. Il testo del decreto di non luogo sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante.

                                         Qualora per le proprie incombenze la Commissione istante necessitasse di altri atti dovrà rinnovare la richiesta dettagliando ulteriormente la stessa.

                                   6.   In considerazione dei motivi a fondamento dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 2, 3 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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