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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.05.2007 60.2007.119

25 maggio 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·937 parole·~5 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2007.119  

Lugano 25 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.4.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l'accesso al procedimento penale aperto dal Ministero pubblico a carico di PI 1 (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali comunica il proprio consenso all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 25/26.4.2007 del patrocinatore di PI 1, mediante le quali chiede che l’istanza sia sospesa fino alla fine degli accertamenti preliminari e fino alla consegna degli atti alle parti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un esposto penale, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di PI 1 in relazione all’alienazione di un immobile a __________. Il procedimento è allo stadio delle informazioni preliminari. Come risulta dall’esame degli atti operato da questa Camera, l’accesso agli atti dell’incarto penale è per il momento negato all’indagata, rispettivamente al suo patrocinatore (__________).

                                   2.   Ricevuta una dettagliata segnalazione da parte del Ministero pubblico (in data __________), la __________ i, tramite il proprio servizio giuridico, ha presentato l’istanza qui in esame al fine di essere ammessa a consultare gli atti del procedimento e di adempiere alle proprie incombenze.

                                   3.   Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso all’accoglimento dell’istanza. Il patrocinatore di PI 1 ha al contrario ritenuta prematura la richiesta, considerato anche il fatto che gli è per il momento negato l’accesso agli atti e ritenuta la fase iniziale in cui si trova il procedimento.

                                   4.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                   5.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

                                   6.   Nel presente caso ci si trova di fronte ad una situazione particolare: per un verso, appare pacifico l’interesse giuridico legittimo della Divisione istante ad esaminare gli atti, considerato come il reato prospettato, se provato, ha inevitabili e dirette conseguenze fiscali; per altro verso, concedendo subito l’accesso agli atti all’istante, questa si vedrebbe riconosciuti dei diritti che allo stadio attuale sono negati all’accusata ed al suo difensore.

                                   7.   In simile evenienza, per evidente economia di procedura (per evitare un diniego della richiesta in quanto prematura, per poi certamente ammettere una successiva medesima richiesta presentata dopo che alle parti sarà concesso l’accesso agli atti), la richiesta viene accolta nel suo principio, ma condizionata, nel senso che il diritto di accesso agli atti per la Divisione istante potrà essere esercitato solamente dopo che il procuratore pubblico avrà concesso, tenuto conto dei bisogni dell’inchiesta e di eventuali altre sue necessità, l’accesso agli atti all’accusata ed al suo patrocinatore.

                                   8.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. La Divisione istante si farà parte diligente per sapere a partire da quando potrà esercitare il diritto di esame degli atti qui riconosciutogli, ma in forma condizionata.

                                   9.   Considerato l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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