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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.76

27 aprile 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·646 parole·~3 min·1

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.76  

Lugano 27 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 23.2/1.3.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ a carico di PI 2;

premesso che con scritto 2.3.2006 questa Camera ha richiesto alla Pretura istante di precisare i motivi del richiamo;

ritenuto che con scritto 16/20.3.2006 la Cancelleria della Pretura istante ha trasmesso copia della presa di posizione del patrocinatore di PI 2;

richiamate le osservazioni 24/27.3.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente l’istanza;

rilevato che le altre persone interpellate non hanno preso posizione, tranne PI 4, che con osservazioni tardive (a seguito del mancato ritiro dell’invio raccomandato ed essendo trascorsi più di dieci giorni dal momento del ritorno a questa Camera della raccomandata e l’invio del suo scritto 19/21.4.2006) solleva peraltro un’eccezione legata alla procedura civile e non relativa all’art. 27 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Avanti la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria mediante la quale PI 2 postula il rimborso del danno asseritamente subito a seguito di un atto illecito commesso da __________ con un’asserita falsa testimonianza fornita nell’ambito del procedimento penale richiamato.

                                   2.   Dagli atti trasmessi dal Ministero pubblico risulta che l’incarto MP __________ abbia portato ad un decreto d’accusa DAP __________ del 20.4.1999 a carico di PI 2 e ad un decreto d’accusa DAP __________ del 20.4.1999 a carico di PI 3, confermato con sentenza del 5/7.10.1999 dall’allora competente pretore Mauro Ermani. La sentenza è poi stata impugnata alla Corte di cassazione e di revisione penale, il cui esito non è dato di sapere. Dalla documentazione trasmessa dal Ministero pubblico risulta inoltre che in data 7.12.2000, sempre nel contesto dell’inc. MP __________, è stato decretato un non luogo a procedere interno a carico di PI 2 (NLP __________).

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                   5.   Nel presente caso, è dato un nesso tra l’incarto richiamato e la causa civile pendente. Per questo motivo, l’istanza può essere accolta. Gli atti saranno trasmessi direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura istante, ritenuto che eventuali atti mancanti dovranno probabilmente essere recuperati.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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