Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 17.03.2006 60.2006.64

17 marzo 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·597 parole·~3 min·1

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.64  

Lugano 17 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.2.2006 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere l’ispezione, rispettivamente l’estrazione di copie degli atti del procedimento penale MP __________ concernente PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);  

richiamati gli scritti 21.2.2006 di PI 2, che si rimette al giudizio di questa Camera, e 27/28.2.2006 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che preavvisa favorevolmente la domanda;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che presso la IS 1 è pendente una causa civile – azione creditoria per contratto di deposito chiedente il pagamento di CHF 1'308'017.65 oltre interessi – promossa il 22.3.2005 da __________, __________, nei confronti di __________ (ex __________), __________;

                                         che con istanza 16/17.2.2006 la predetta Pretura postula – con riferimento alla giurisprudenza di questa Camera inerente l’art. 27 CPP – l’ispezione, rispettivamente l’estrazione di copie degli atti dell’inc. MP __________ – il cui richiamo è stato ammesso il 26.1.2006 in sede di udienza preliminare – concernente il procedimento penale promosso a carico di PI 2, già procuratore di __________, per titolo di amministrazione infedele, falsità in documenti, appropriazione indebita qualificata, sub. abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, sub. amministrazione infedele qualificata;

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

                                         che – come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________) – in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;

                                         che l’interesse giuridico legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale;

                                         che in concreto – stante la connessione tra il procedimento penale e la causa civile – sono adempiute le condizioni surriferite;

                                         che di conseguenza l’incarto, con facoltà di estrarre fotocopie, è accessibile presso il Ministero pubblico, Lugano;

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                      La segretaria

60.2006.64 — Ticino Camera dei ricorsi penali 17.03.2006 60.2006.64 — Swissrulings