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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.02.2007 60.2006.479

7 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·801 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.479  

Lugano 7 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2006 presentata dalla

IS 1, ,

  che ha autorizzato le parti ad ispezionare gli atti del procedimento penale inc. MP __________ concernente __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), ed __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________);  

ritenuto che la predetta decisione della IS 1 – inviata, con altri allegati, dall’avv. __________, __________, patrocinatore di __________, __________, al Tribunale penale cantonale – è stata trasmessa per competenza dal citato Tribunale a questa Camera il 19/20.12.2006;

richiamate le osservazioni 29.1.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che – con alcune riserve – non si oppone alla domanda;

richiamato inoltre lo scritto 30/31.1.2007 di __________, che comunica di non formulare osservazioni;

rilevato che __________, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che, nel corso del 2001, il procuratore pubblico Maria Galliani ha promosso un procedimento penale nei confronti di __________ e di __________, allora vicepresidente del consiglio di amministrazione rispettivamente vicedirettore di __________, per reati contro il patrimonio;

                                         che il suddetto procedimento penale è sfociato nel giudizio 3.11.2006 della Corte delle assise criminali, che ha condannato gli accusati alla pena di due anni di reclusione per amministrazione infedele qualificata (__________) ed amministrazione infedele qualificata, complicità in ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti (__________) (inc. TPC __________), sentenza sub iudice davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale;

                                         che presso la IS 1 sono pendenti cause civili proposte da __________ (OA.__________) e da __________ (OA.__________), cliente di __________, contro l’istituto bancario in relazione ad investimenti con – segnatamente – derivati, tema del procedimento penale;

                                         che – il 4.7.2006, nell’ambito della causa OA.__________ – il pretore Marco Ambrosini ha ammesso il richiamo dell’incarto MP __________ (con ispezione della parte più diligente direttamente presso il Ministero pubblico ed invio degli atti alla Pretura);

                                         che – nel contesto della causa OA.__________ – il predetto giudice, con ordinanza 11.8.2006, ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni, scadenza ripetutamente prorogata, per procedere alla visione dell’incarto e per trasmettere alla Pretura eventuale documentazione;

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

                                         che – come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________) – in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;

                                         che l’interesse giuridico legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale;

                                         che in concreto – stante la connessione tra il procedimento penale e le cause civili, tutti concernenti il tema derivati – sono adempiute le condizioni surriferite;

                                         che nondimeno, a tutela dei diritti di terzi non direttamente coinvolti nel procedimento penale, copia degli atti selezionati dalle parti saranno inviati direttamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale alla IS 1, il cui pretore procederà personalmente alla scernita dei documenti che reputerà rilevanti per i procedimenti civili, avendo cura di garantire la protezione degli interessi di terzi;

                                         che l’incarto è accessibile presso il Tribunale penale cantonale, Lugano, per il tramite della Corte di cassazione e di revisione penale;

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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