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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.11.2006 60.2006.452

29 novembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·548 parole·~3 min·1

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.452  

Lugano 29 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/27.11.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia di una denuncia sporta a carico di PI 2 da parte della ex moglie;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico una prima volta in data 20.10.2006, e sollecitata poi in data 17.11.2006;

ritenuto che la richiesta è stata inviata a questa Camera in data 24/27.11.2006, con un preavviso favorevole da parte del procuratore pubblico Mario Branda;

considerato che la richiesta è fatta in vista di un incontro tra la Commissione tutoria istante e PI 2 previsto per il prossimo 4.12.2006, di modo che non è possibile una tempestiva presa di posizione delle parti;

preso atto degli atti del procedimento, si giustifica di decidere senza scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 24.4.2006 __________ ha denunciato/querelato il marito PI 2 per i fatti accaduti in occasione di una visita che l’ex marito le ha fatto in data 4.3.2006. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).

2.La Commissione tutoria istante ha fissato un incontro con PI 2. In vista di tale incontro chiede di poter ricevere copia della denuncia/querela presentata dalla ex moglie. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. Il ristretto tempo non ha consentito di interpellare le parti.

3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. La copia della  querela/denuncia (inc. MP __________) appare utile oltre che necessaria per permettere alla IS 1 di svolgere il suo compito con piena cognizione di causa.

5.L’istanza è accolta. La querela/denuncia sarà trasmessa in allegato alla presente decisione.

6.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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