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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.12.2006 60.2006.427

18 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·566 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. denunciato/querelato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.427  

Lugano 18 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/10.11.2006 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia del procedimento penale inc. MP __________;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera il 10.11.2006 comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

preso atto delle osservazioni 28/29.11.2006 di PI 1, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di denuncia/querela presentata da PI 1 a carico del padre IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto e minaccia (inc. MP __________). Dopo l’audizione in polizia delle parti, e ricevuto il rapporto 20/22.4.2005, il sostituto procuratore pubblico ha emanato un  decreto di non luogo a procedere in data 23.4.2005 (NLP __________) per recesso di querela.

                                   2.   Con la presente richiesta l’istante chiede copia dei verbali di polizia. Il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni, mentre PI 1 si è opposto all’accoglimento della richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso, non è dato nessun motivo che possa rovesciare la presunzione di un interesse giuridico legittimo, ritenuto che la decisione di non luogo a procedere, intervenuta per recesso di querela, non è stata evidentemente preceduta da un deposito atti, di modo che le parti non hanno avuto accesso agli atti dell’incarto.

                                   6.   L’istanza è accolta. I verbali saranno inviati in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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