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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.11.2006 60.2006.413

22 novembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·483 parole·~2 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.413  

Lugano 22 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/30.10.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale __________;

richiamate le osservazioni 7/10.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In ambito di assistenza intercantonale, __________ è stato sentito in data 12.9.1996 da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. Rog. __________) in relazione ad un procedimento penale per trascuranza degli obblighi di mantenimento.

2.Nel quadro di una procedura civile presso la Pretura istante è pendente un’azione per la soppressione del contributo alimentare. In questo contesto è stato chiesto ed ammesso dal pretore il richiamo in sede civile dell’incarto penale su rogatoria surriferito. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico, sentito, ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile: di principio è ammesso un interesse giuridico legittimo.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto viene inviato in allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

2.La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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