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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.02.2006 60.2006.41

23 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·652 parole·~3 min·4

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.41  

Lugano 23 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 28/30.1.2006 presentata dall’

IS 1 rappr. da:

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei processi relativi ad abusi sessuali su minori;

richiamate le osservazioni 30/31.1.2006 del presidente del Tribunale penale cantonale (TPC), che comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta nelle modalità e con le garanzie indicate dal presidente dell’associazione;

richiamato inoltre lo scritto 9/14.2.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’associazione istante è una persona giuridica i cui scopi, come risulta dagli statuti prodotti in allegato, sono la prevenzione del maltrattamento e dell’abuso sessuale sui minori, nonché il sostegno alle vittime di tali situazioni (art. 2 cpv. 1 degli statuti del 14.9.2004, allegato 1a all’istanza 28/30.1.2006). In relazione ad un’iniziativa parlamentare (allegato 1b all’istanza 28/30.1.2006) presentata da un membro dell’associazione (con la quale chiede che il diritto che disciplina i rapporti di lavoro sia completato in modo da garantire la presentazione di un estratto del casellario giudiziale da parte delle persone che chiedono di essere assunte in funzioni che le metterebbero in contatto con bambini o adolescenti fino a 16 anni) ed alle nuove norme sul casellario della revisionata parte generale del CP, non ancora entrata in vigore (in particolare l’art. 371 nCP) il presidente dell’associazione chiede di poter esaminare le sentenze di condanna per atti sessuali su fanciulli (art. 187 CP) al fine di verificare in quanti casi sono state erogate pene inferiori a tre anni. Questo per sostenere l’iniziativa parlamentare proposta da un suo membro e, più in generale, per perseguire l’opera di sensibilizzazione prevista dagli statuti. Per quanto attiene alle modalità di accesso alle sentenze, il presidente dell’associazione garantisce che l’esame sarà eseguito personalmente ed esclusivamente da parte sua, senza l’estrazione di fotocopie, rilevando unicamente dati anonimi che saranno poi elaborati in tabelle.

                                   2.   Come esposto in entrata, il presidente del TPC, viste le garanzie circa le modalità di esame delle sentenze, ha dato il proprio preavviso favorevole, mentre il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Camera.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

                                   4.   Nel presente caso è dato certamente un legittimo interesse giuridico, anche di carattere pubblico in relazione all’iniziativa parlamentare. Le modalità di consultazione delle sentenze, così come proposte dall’associazione istante, garantiranno inoltre la tutela degli eventuali interessi di terzi.

                                   5.   L’istanza è accolta alle modalità di consultazione delle sentenze indicate nella stessa e fatte proprie sia dal presidente del TPC sia da questa Camera. Il presidente dell’associazione (e solo lui) si accoderà con la cancelleria penale per i tempi e le modalità di consultazione, compatibilmente con gli impegni di quest’ultima.

                                   6.   Dato il carattere ideale dell’associazione e lo scopo pubblico della specifica consultazione delle sentenze (in relazione con un atto parlamentare), si può prescindere dal riscuotere tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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