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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2006 60.2006.369

25 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·542 parole·~3 min·2

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.369  

Lugano 25 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 20/28.9.2006 presentata dall'

, IS 1  

tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna a carico di PI 2;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 26/28.9.2006, comunicando al contempo il proprio nulla osta;

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 20.10.2003, nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, il Ministero pubblico ha emesso a carico di PI 2 un decreto di accusa per titolo di ripetuta appropriazione indebita (DA __________), regolarmente cresciuto in giudicato.

                                   2.   Nell’ambito di un’inchiesta penale militare, il magg. __________, nella sua veste di giudice istruttore del __________, chiede di ricevere copia della decisione relativa al procedimento surriferito. Come esposto in entrata, PI 2, interpellato, non ha preso posizione, mentre che il Ministero pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Il diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM), in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art. 44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento. Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del decreto di accusa (DA __________), cresciuto in giudicato, sarà inviata all’istante contestualmente alla copia della presente decisione a lui destinata.

                                   6.   Si giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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