Incarto n. 60.2006.367
Lugano 25 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 27/28.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale DA __________;
richiamate le osservazioni 2.10.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, mediante le quali comunica di non avere motivi per opporsi al richiamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ per titolo di lesioni semplici commesse ai danni di __________. Il procedimento si è concluso con un decreto di accusa del 14.3.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Tra __________ e __________ è pendente presso la Pretura istante un’azione civile ordinaria di risarcimento in relazione alle citate lesioni semplici (OA.__________). In questo contesto è stato chiesto ed ammesso, quale mezzo di prova, il richiamo in sede civile dell’incarto penale.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso è pacifica una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile: di principio è ammesso un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto penale viene allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante, che lo ritornerà direttamente al Ministero pubblico.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario