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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2006 60.2006.359

25 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,293 parole·~6 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.359  

Lugano 25 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 21/22.9.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2, PI 3 e PI 4;  

richiamate le osservazioni 28/29.9.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 3/4.10.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che pure preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 5/6.10.2006 del patrocinatore di PI 3, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 12/13.10.2006 del patrocinatore di PI 4, che pure dichiara di opporsi all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 3, PI 4, PI 2 e di altre persone il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con sentenza 13.4.2006 della Corte di prima istanza (inc. TPC __________).

                                   2.   A seguito di una segnalazione del procuratore pubblico di data 19.12.2005, la Divisione qui istante ha chiesto l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale al fine di verificare la completezza dei dati fiscali dichiarati dai singoli contribuenti. Come esposto in entrata, l’istanza è stata preavvisata favorevolmente dal procuratore pubblico, che ha specificato che gli indizi di sottrazione si riferiscono agli introiti percepiti dalla fallita società __________ SA ed agli onorari percepiti da PI 3 e PI 4 quali amministratori di varie società. Il patrocinatore di PI 3 si oppone all’istanza in quanto non sarebbe chiaro se l’accertamento si riferisca alle singole persone o alla società: essendo quest’ultima fallita, ed avendo PI 3 regolarmente inserito nelle proprie dichiarazioni d’imposta i redditi percepiti, non ci sarebbe motivo di ammettere l’accesso agli atti. Anche il patrocinatore di PI 4 si oppone all’istanza, senza però specificarne i motivi.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

                                   5.   Per ammettere una richiesta di informazioni non si richiedono indizi di un’infrazione ai doveri fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia utile alla buona applicazione delle normative fiscali ad una situazione o a un caso ben preciso (A. PEDROLI, L’assistenza delle autorità amministrative e giudiziarie nei confronti del fisco, in ASA vol. 72/2003, p. 183 ed esempi ivi riportati); detto altrimenti, si deve trattare di fatti rilevanti ai fini della tassazione (decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 5).

                                         La richiesta può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che certo tipo di investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di operazioni (ad es. pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire fondi non dichiarati fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di informazioni (anche reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).

                                         Esistono comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di informazioni.

                                         Anzitutto nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali, onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibili in base alle norme fiscali (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio, in RtiD II-2004, p. 480: l’autore parla di “effetto grimaldello”). Si tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.

                                         Inoltre nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).

                                         Infine, anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).

                                   6.   Nel presente caso, data la segnalazione del 19.12.2005 e le precisazioni contenute nelle osservazioni del procuratore pubblico del 3/4.10.2006, è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte della Divisione istante. I motivi addotti per contrastare la richiesta si rilevano inconsistenti: se tutti i contribuenti avessero dichiarato quanto percepito nell’ambito dell’attività finita sotto inchiesta, la segnalazione del procuratore pubblico risulterebbe infondata, e gli accertamenti della Divisione si concluderebbero con un nulla di fatto. Pacifico poi che la richiesta di accesso agli atti non riguarda la tassazione della fallita società ma quella dei contribuenti, persone fisiche coinvolte e soggetti fiscali ticinesi.

                                   7.   L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale presso il Tribunale penale cantonale (a cui è inviata copia della presente decisione) ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

                                   8.   Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.

                                   9.   Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 3 patr. da: PR 2 4. PI 4 patr. da: PR 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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