Incarto n. 60.2006.350
Lugano 20 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/19.9.2006 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della sentenza penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 22/25.9.2006 del patrocinatore di PI 3, con le quali comunica di non opporsi alla trasmissione della sentenza, osservando nondimeno che non è chiaro quale sentenza venga richiesta;
richiamato lo scritto 26.9.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni in merito;
preso atto della precisazione 24/26.10.2006 dell’ente istante, con la quale comunica di richiedere la sentenza di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A __________, in data __________, a seguito di difficili rapporti di vicinato, PI 2 ha colpito con proiettili di pistola al torace e all’avambraccio __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________). Il successivo ricorso è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello in data 28.4.2006 (inc. __________).
2. Con l’istanza in esame, la __________ chiede copia della sentenza del 28.4.2006. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Occorre anche considerare che la trasmissione della sentenza di primo grado era già stata autorizzata da questa Camera con decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati, come già ammesso nella precedente decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________).
5. L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.
6. A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 3 patr. da: PR 1 4. PI 4 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria