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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2006 60.2006.342

25 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·734 parole·~4 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.342  

Lugano 25 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 11/12.9.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2 e PI 3;  

richiamate le osservazioni 13/14.9.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quale comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 20/22.9.2006 di PI 2 e PI 3, con le quali comunicano di non opporsi all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 e PI 3 (inc. MP __________), attualmente allo stadio del deposito atti. Nel contesto del procedimento, in data 6.9.2006 il procuratore pubblico ha operato una segnalazione alla Divisione delle contribuzioni.

                                   2.   Con la presente procedura, conseguente alla surriferita segnalazione, la Divisione istante chiede di poter compulsare gli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, all’istanza non si oppongono né il procuratore pubblico, né i due indagati.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

                                   5.   Nel presente caso, per i fatti oggetto della segnalazione ed anche in considerazione di quanto esposto nelle osservazioni da PI 2 e PI 3, è dato un interesse giuridico legittimo, ritenute le implicazioni fiscali connesse.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copia degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

                                   7.   Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.

                                   8.   Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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